Tribunale dei Minori - Studio Legale Ranchetti

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COMPETENZE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Interventi In Materia Di Potestà Genitoriale
Il legislatore prevede la competenza del Tribunale per i Minorenni nelle ipotesi di cui ai seguenti articoli:
Art. 330 C.C. - (Decadenza Dalla Potestà Genitoriale)
“Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri.”
Art. 333 C.C. - (Condotta Del Genitore Pregiudizievole Ai Figli)
“Quando la condotta di uno od entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare”.

Perché possa essere avviato il procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni deve essere presentato un ricorso. L’Art. 336 c.c. dice che il ricorso può essere presentato:

Dal Pubblico Ministero ( a cui è pervenuta informazione –dai servizi sociali, dagli operatori sanitari, dalla scuola, o dalle Forze dell’Ordine- su situazioni o realtà socio/familiari o comportamenti dei genitori o degli adulti in famiglia che possono far ritenere sussistente un pregiudizio per un minore);
Da uno dei genitori (quando vuol segnalare un comportamento pregiudizievole dell’altro genitore nei confronti del figlio: il comportamento può coinvolgere il figlio anche indirettamente –ad es. nella c.d. violenza assistita);
Dai parenti (quando intendono segnalare comportamenti pregiudizievoli dei genitori verso i figli);

Art. 8 L. 4 Maggio 1983 N. 184. - (Dichiarazione Di Stato Di Adottabilità)
Al Tribunale per i Minorenni è attribuita la competenza a “dichiarare in stato di adottabilità i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.
Nel caso in cui la situazione socio/familiare sia tale da evidenziarsi rilevante pregiudizio per il minore, il P.M., ricevuta la segnalazione, può richiedere l’apertura di procedura per accertare la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di stato di adottabilità.
Ex Art. 9, L. 184/83 “Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità devono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
L’apertura di una procedura di stato di adottabilità comporta una attenta verifica delle capacità genitoriali che in prima battuta appaiono particolarmente carenti. La procedura ha sua particolare complessità. e delicatezza.
(Art. 10 C. 2 - Art. 12 L.184/83) - Prevede la c.d. contestazione dello stato di abbandono, che consiste nel rendere edotti i genitori ed i parenti entro il 4° grado che abbiano avuto rapporti significativi con il minore, della realtà venuta alla luce, al fine di verificare possibilità di superamento delle criticità.
(Art. 14 L. 184/83) - La procedura può anche essere sospesa quando la sospensione può essere utile nell’interesse del minore (quando ad esempio si vuol verificare l’evolversi di positive prospettive di recupero di idoneità genitoriale) disponendosi anche delle prescrizioni.
(Art. 16 C. 1 L. 184/83) - Se le prescrizioni vengo osservate e la situazione ha avuto evoluzione tale per cui possono dirsi non (più) sussistenti i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, la procedura può chiudersi ed il tribunale dichiara che non v’è luogo a provvedere..
(Art. 15 L. 184/83) - In caso invece si protraggano la incapacità ed il disinteresse ovvero sia confermata la non volontà di adoperarsi per il superamento della situazione di pregiudizio, si può giungere alla dichiarazione di stato di adottabilità.

Art. 316 C.C. - (Contrasto Tra I Genitori)
L’Art. 316 c.c. prevede il ricorso al giudice quando tra i genitori, che dovrebbero di comune accordo esercitare la potestà genitoriale, nasce un “contrasto su questioni di particolare importanza” in ordine al figlio.
Ciascuno dei genitori può ricorrere al tribunale per i minorenni senza formalità indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. È norma applicabile anche ai genitori naturali.
Il giudice (del Tribunale per i Minorenni) sente entrambi i genitori ed il figlio se maggiore degli anni 14; quindi “suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio o dell’unità familiare”. In opera di mediazione. “se il contrasto permane il giudice” non decide sulla questione che ha portato al contrasto tra i genitori ma “attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori, che in quel caso e per quel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio”.
L’istanza può essere presentata personalmente dall’interessato

Art. 317 Bis C.C. - (Famiglia Di Fatto: Disciplina In Caso Di Interruzione Della Convivenza)
Mentre il Tribunale ordinario è competente per le procedure di separazione dei coniugi, il Tribunale per i Minorenni è competente in caso di interruzione di convivenza quando i genitori intendono disciplinare l’affidamento del figlio, tempi e modalità di visite ed incontri tra il genitore che non vive con il figlio e quest’ultimo, definizione del contributo economico per il mantenimento.

L’Art. 317 Bis C.C. che è normativa attinente all’esercizio della potestà genitoriale ed in ordine a cui indubbia è quindi la competenza del tribunale per i minorenni, aveva trovato sua espressione con la riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975 n. 151) prevedendo la disciplina dell’esercizio della potestà genitoriale quando tra i genitori veniva a cessare la convivenza.
Recentemente tale norma ha trovato importante completamento, con ampliamento della stessa competenza del tribunale per i minorenni..
A seguito della legge 8.2.2006 n. 54 e della ordinanza del 22 marzo 2007 della Corte di Cassazione, infatti, l’intera disciplina prevista per la separazione dei coniugi (di competenza del tribunale ordinario) e l’affidamento condiviso, si applica anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Il Tribunale per i Minorenni pertanto, quando, in caso di interruzione di convivenza, i genitori richiedono sia disciplinato l’affidamento del figlio e sia formalizzato calendario e modalità per le visite e gli incontri tra il genitore che non vive con il figlio e quest’ultimo, è competente anche a decidere contestualmente sulla assegnazione della casa familiare ed il contributo per il mantenimento del figlio.
Sulla richiesta limitata al solo contributo per il mantenimento del figlio è competente a decidere il tribunale ordinario (art. 148 c.c.)

Art. 250 C.C. - (Riconoscimento Del Figlio Naturale)
Il riconoscimento del figlio naturale (art. 254 c.c.) è fatto nell’atto di nascita oppure con apposita dichiarazione, posteriore alla nascita davanti all’ufficiale di stato civile, od al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento.
Nelle forme suindicate il figlio naturale (art. 250 c.c.) può essere riconosciuto dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento.
Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento non può essere fatto da genitore che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all’interesse del figlio.
Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore con l’intervento del pubblico ministero decide il tribunale per i minorenni con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.
Competente territorialmente è il Tribunale per i Minorenni ove risiede il coniuge che si oppone al riconoscimento.
Legittimato a proporre il ricorso è il genitore che vuole effettuare il riconoscimento e che ha ricevuto il diniego di consenso da parte del genitore che per primo ha riconosciuto.
Il procedimento è camerale con garanzia del contraddittorio tra il genitore che propone la domanda e quello che si oppone ed il pubblico ministero.
Il Tribunale deve sentire il minore (se, naturalmente, ha capacità di discernimento).


Art. 269 C.C. - ( Dichiarazione Giudiziale Di Paternità E Maternità Naturale)
La filiazione naturale ed il rapporto che consegue al suo accertamento con il genitore naturale, può essere conseguente a volontario riconoscimento (da parte del genitore) ovvero a dichiarazione giudiziale.
L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale è prevista dall’art. 269 c.c. per cui “la paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”.
Legittimato a promuovere l’azione giudiziale di paternità e maternità (art. 270 c.c.) è il figlio. L’azione è imprescrittibile.
Nel caso il figlio sia minore l’azione (art. 273 c.c.) può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà o dal tutore.
Nel caso in cui il minore abbia compiuto il sedicesimo anno di età “occorre il suo consenso”.
La domanda per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore, o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi.
E’ competente territorialmente il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del genitore convenuto.

Art. 262 C.C. - (Cognome Del Figlio Naturale)
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata (rif. art. 269 c.c.) o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del padre.
La procedura prende avvìo con la trasmissione da parte dell’ufficiale di Stato civile del certificato da cui risulta l’avvenuto successivo riconoscimento da parte del padre.
Il Tribunale acquisisce anche tramite audizione la volontà dei genitori, e quindi decide “nell’interesse del minore”.
La decisione può portare a mantenimento del cognome materno o sostituzione del cognome materno con quello paterno o aggiunta del cognome paterno (anteponendolo o posponendolo) a quello materno.
Il decreto viene trasmesso all’ufficiale di stato civile per le rituali annotazioni.

Art. 74 L.184/83 - (Accertamento Sulla Veridicità Di Riconoscimento)
A seguito della modifica dell’art. 250 c.c. con la riforma del diritto di famiglia del 1975, per cui “il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento” al fine di evitare che tramite questa possibilità l’uomo coniugato, potendo riconoscere un bambino nato da madre che non vuol essere identificata ed accoglierlo nel proprio nucleo, venga ad eludere la normativa sull’adozione (cioè tramite falsi riconoscimenti) il legislatore della normativa sull’adozione ha previsto che “gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione dell’avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall’altro genitore.
Il Tribunale, a seguito di tale segnalazione “dispone l’esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento”.
Il Tribunale assume informazioni tramite servizi sociali, polizia giudiziaria, naturalmente v’è l’audizione dei genitori. Nel caso vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi per l’impugnazione del riconoscimento il Tribunale assume anche di ufficio i provvedimenti di cui all’art. 264 secondo comma del codice civile, per cui il Tribunale nomina un curatore del minore che promuove l’impugnazione del riconoscimento (per difetto di veridicità) davanti al competente tribunale ordinario.

Art. 284 C.C. -(Legittimazione Del Figlio Naturale In Età Minore)
La legittimazione permette ai figli naturali di acquistare lo stato di figli legittimi ed è un istituto che ha ancora ragion d’essere per le differenze tuttora esistenti nel nostro ordinamento tra figli nati nel matrimonio ( figli legittimi) e figli nati al di fuori del matrimonio (figli naturali).
La legittimazione può avvenire in due forme: “per subsequens matrimonium”, che è la forma più naturale: i due genitori si uniscono in matrimonio e da quel momento il figlio naturale acquista lo stato di figlio legittimo, ovvero con sentenza.
Il Tribunale per i Minorenni è competente in ordine alla legittimazione del figlio naturale se questi è minorenne. La domanda può essere presentata dai due genitori o da uno soltanto di essi.
La legittimazione è concessa “se per il genitore vi sia l’impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio” e “soltanto se corrisponde agli interessi del figlio”.
Gli effetti della legittimazione si producono dalla data del provvedimento.

Art. 84 C.C. - (Ammissione Al Matrimonio Di Sedicenne)
(Art. 84, 1° c, c.c.) I minori di età non possono contrarre matrimonio.
(Art. 84, 2° c, c.c.) Il minore che ha compiuto i 16 anni può presentare istanza al Tribunale per i Minorenni, che, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle sue ragioni addotte, con decreto, può ammettere per gravi motivi il minore al matrimonio.

Art. 38 Disp.Att. C.C. - (Ed Altre Competenze)
Per altri provvedimenti per cui è prevista la competenza del Tribunale per i Minorenni si rinvia all’art. 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, alla L.184/83 (Art. 4: affidamento familiare) al T.U. 286/98 sull’immigrazione (Art.31: autorizzazione all’ingresso od alla permanenza del familiare nel territorio italiano, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore).


 
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