Parte 5 - Studio Legale Ranchetti

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Attività > Consumatori > Codice di Consumo
Parte V
Associazioni dei consumatori
e accesso alla giustizia
TITOLO I
Le associazioni rappresentative
a livello nazionale

Articolo 136
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale
del Ministero delle attività produttive, è composto dai rappresentanti delle associazioni
dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 e da
un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro delle attività produttive
o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, e dura in
carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela
ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori.
Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono
funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie
economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché
esperti delle materie trattate.
4. È compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i
diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in
riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti
dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei
prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori
e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell’accesso dei consumatori
e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in
materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a
promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti
nell’ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all’anno
una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli
organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e
dell’Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all’attuazione
delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale
nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal
predetto Dipartimento anche mediante l’Ispettorato della funzione pubblica e
l’Ufficio per l’attività normativa e amministrativa di semplificazione delle
norme e delle procedure.
Articolo 137
Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale
1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l’elenco delle associazioni
dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione
di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno
tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica
e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza
fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione
delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale
e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un
numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di
esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal
legale rappresentante dell’associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e
seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione
delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente
alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un’attività continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato,
in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di
imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori
in cui opera l’associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione
o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi
ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente all’aggiornamento dell’elenco.
5. All’elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori
e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze
linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma
2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per
mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare
con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione
con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
6. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l’elenco
di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all’articolo 139, comma 2,
nonché i relativi aggiornamenti al fine dell’iscrizione nell’elenco degli enti legittimati
a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori
istituito presso la stessa Commissione europea.
Articolo 138
Agevolazioni e contributi
1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l’editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali delle
associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137.
TITOLO II
Le azioni inibitorie e l’accesso alla giustizia
Articolo 139
Legittimazione ad agire
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo
137 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli
utenti. Oltre a quanto disposto dall’articolo 2, le dette associazioni sono legittimate
ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati
nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni
legislative:
a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l’esercizio
delle attività televisive;
b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo
18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la
pubblicità dei medicinali per uso umano.
2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in
altro Stato dell’Unione europea ed inseriti nell’elenco degli enti legittimati a proporre
azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai sensi del presente
articolo e secondo le modalità di cui all’articolo 140, nei confronti di atti o
comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto
o in parte sul territorio dello Stato.
Articolo 140
Procedura
1. I soggetti di cui all’articolo 139 sono legittimati ad agire a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli
utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle
violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento
può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all’articolo 139, comma
2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio, a norma dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre
1993, n. 580, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per
la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell’articolo
141. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante
dell’organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per l’omologazione
nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento
di conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo
verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato
costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l’azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano
decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori
e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi
del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare
la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per
l’azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche
nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della
cessazione della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa
un termine per l’adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della
parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di
una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero
giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli
obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono
adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l’inadempimento,
disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme
di denaro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze al fondo da istituire nell’ambito
di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l’azione inibitoria si svolge a
norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla
riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono
il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle
medesime violazioni.
10. Per le associazioni di cui all’articolo 139 l’azione inibitoria prevista dall’articolo
37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si
esercita ai sensi del presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi
pubblici ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n.
249.

Articolo 141
Composizione extragiudiziale delle controversie
1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di
composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo,
anche in via telematica.
2. Il Ministero delle attività produttive, d’intesa con il Ministero della giustizia, comunica
alla Commissione europea l’elenco degli organi di composizione extragiudiziale
delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione
98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi
applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie
in materia di consumo e della raccomandazione 2001/310/CE della
Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali
che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia
di consumo. Il Ministero delle attività produttive, d’intesa con il Ministero della
giustizia, assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione della risoluzione
del Consiglio dell’Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa
ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle
controversie in materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie
ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell’articolo 4 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto
il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice
competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.

 
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