Handicap - Studio Legale Ranchetti

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GLI ADOLESCENTI PORTATORI DI HANDICAP



L'inserimento e l'integrazione degli alunni portatori di handicap pone tutt'oggi seri problemi di carattere psico-pedagogico, organizzativo, didattico. Nella nostra ricerca individuiamo il significato di questi due termini:
INSERIMENTO è un fatto giuridico e fisico che consente l'ingresso materiale del portatore di handicap nell'unità scolastica e favorisce il suo sviluppo.
INTEGRAZIONE: è un fatto didattico ed educativo e rappresenta l'obiettivo di ogni attività didattica.
EXCURSUS STORICO
R.D. n. 653/25: è il primo intervento legislativo riguardante handicappati psicofisici. La precedente legislazione parlava di sordi, muti, ciechi ed invalidi. La novella apportata dal R.D. prevede l'inserimento di questi ultimi in classi differenziate con prove di esami differenti sotto la guida di insegnanti forniti del titolo di fisio-patologo. Erano istituite scuole speciali per i più "gravi" e non recuperabili, mentre per gli altri solo delle classi differenziate. Quindi non c'era alcuna forma o tentativo di integrazione. Nessuno studio era stato condotto per individuare una soluzione al problema: si potrebbe dire che l'obiettivo primario era quello di separare nettamente i casi più gravi che rappresentavano un "problema" per la conduzione dei piani didattici. Siamo nell'era, non bisogna dimenticarlo del fascismo: siamo nell'era del massimo valorizzazione delle qualità fisiche ed intellettuali della persona normale, mentre anche se non mancavano le cure per gli handicappati, questi venivano curati in modo tale da non interferire in alcun modo con la vita delle persone normali.
Questa legislazione, come vedremo a breve, rimane sostanzialmente in vigore sino agli anni '60, nonostante l'avvento della Repubblica e della Costituzione.
LA COSTITUZIONE
L'era della fase repubblicana si apre con la nostra Carta Fondamentale che agli art. 3, 38 3° comma e 34 riporta interessanti principi fondamentali per l'argomento di cui si tratta.
ART 3. Pari dignità sociale e uguali trattamenti in base alle condizioni sociali e personali. E' compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo alla determinazione delle libertà dell'individuo e il suo pieno sviluppo.
ART 38, 3° comma: Diritto all'educazione ed all'avviamento professionale.
ART 34: La scuola è aperta a tutti ed è obbligatoria per almeno 8 anni.
L'applicazione di questi precetti costituzionali, abbisognava di leggi di applicazione specifiche che, però tardarono molto ad essere emanate.
Il successivo quarantennio è caratterizzato da 3 fasi successive :
a) la medico specialistica
b) la sociale (inserimento)
c) la medico-sociale (integrazione)
A) La fase medico specialistica.
Si colloca intorno agli anni 60. La valenza medica ha il sopravvento sulla didattica. Rimane la classificazione dei "gravi" da inviare nelle scuole specialistiche, mentre i minorati fisici vanno in classi differenziate. Il disabile viene scrutato solo da un punto di vista medico. Gli insegnanti devono essere muniti di titolo di specializzazione. E' il direttore didattico che, su comunicazione dell'insegnante, avverte le autorità sanitarie per l'individuazione delle scuole in cui inserire il portatore di handicap. E' una fase di emarginazione in quanto non si cerca il "recupero" o l'inserimento, ma solo l'osservazione clinica del portatore di handicap. Non si può individuare una linea di demarcazione dal precedente orientamento caratteristico del governo fascista: d'altronde non era stato emanato alcun provvedimento legislativo che facesse propri i nuovi orientamenti costituzionali e pertanto rimaneva in vigore la precedente legislazione.
B) la fase sociale
Si colloca intorno gli anni 70 ed il suo unico scopo è quello di favorire la socializzazione del portatore di handicap. Tale fase è influenzata dallo spirito di centro sinistra al quale si ispirava il clima politico del tempo.
Un primo intervento legislativo si ha con la legge n. 118 del 1971 in cui si cerca di definire ciò che si deve intendere per soggetto portatore di handicap e quindi chi sia il soggetto di riferimento della legislazione speciale. I minorati psichici gravi vengano equiparati agli effetti della presente legge ai minorati sensoriali e quindi si prevede il loro inserimento nelle normali strutture scolastiche. La legge si occupa inoltre del problema dell'abbattimento delle barriere architettoniche nonchè dei servizi pubblici . Prevede inoltre il trasporto pubblico gratuito nonchè l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.
Tutti gli handicappati, tranne i casi più gravi devono essere accolti nelle classi normali.
La legge 118/71 dà il primo colpo di piccone alla vecchia scuola, iniziando un discorso nuovo sulla problematica degli handicappati se pur limitato ai soli portatori di handicap fisico tralasciando gli irregolari psichici e gli insufficienti mentali. Teoricamente si inizia una nuova era, un nuovo modo di pensare, ma sostanzialmente tutto rimane fermo.
L'abbattimento auspicato delle barriere architettoniche non c'è stato e si pensi che ancora oggi si costruiscono gli edifici di utilità pubblica comprese le scuole applicando le norme previste dalla legge 118/71.
Nè il discorso cambia per i servizi sociali dove la latitanza delle istituzioni pubbliche si fa pressoché totale sia per il trasporto gratuito che per l'assistenza scolastica degli invalidi più gravi.
La situazione prospettata dalla predetta legge porta una totale sfiducia nelle famiglie con figli handicappati.
Si arriva così al 1975 allorché la C. M. n. 227 (facendo proprio il risultato della "Commissione di studio sui problemi degli handicappati, meglio conosciuta come Commissione "Falcucci",) prospetta l'opportunità di un normale inserimento scolastico degli alunni handicappati intendendolo come un passo fondamentale per la piena integrazione del minorato nella scuola.
La circolare n. 227 proponeva l'inserimento dei disabili in via sperimentale in gruppi di scuole all'uopo prescelte non sempre nel quartiere di residenza degli stessi. Era altresì prevista la costituzione presso ogni provveditorato agli Studi di un apposito "Gruppo di Lavoro" formato da operatori scolastici con la funzione di agevolare il processo di inserimento e di integrazione del minorato. Il Gruppo di Lavoro aveva funzioni consultive nei confronti del Provveditorato presentandosi così come intermediatore e coordinatore tra le attività delle scuole e l'Amministrazione. Inoltre classificava su base regionale tutte le necessità rappresentate dalla presenza sul territorio di alunni handicappati, e offriva un coordinamento tra le scuole interessate dalla presenza di tali alunni. Non solo, svolgeva anche attività di promozione e di aggiornamento nell'ambito dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
Una svolta decisiva, ma vedremo non definitiva la incontriamo con la
Legge 517 / 77 : permetteva l'accoglimento nella comunità scolastica di tutti i ragazzi a prescindere dalle loro condizioni sociali e dai difetti psico fisici e sensoriali. Senza dubbio questa legge si colloca ai primissimi posti in ambito europeo come uno strumento di conquista di diritti sociali. Si rivoluziona così nel contempo il modo di fare scuola perchè il rapporto didattico non viene più gestito dal singolo insegnante ma diventa collegiale e subordinato a specifiche programmazioni. La scuola diventa a misura del singolo alunno rapportandosi agli effettivi bisogni di ogni ragazzo, sia esso normale che handicappato e nelle attività integrative trovano posto quegli insegnamenti che favoriscono l'integrazione dei disabili.
Infatti la legge prevedeva:
- la creazione dell'insegnante di sostegno per i quali era previsto un corso biennale istituito dall'Ufficio Studi e Programmazione del Ministero della Pubblica Istruzione.
- lo specifico inserimento di tutti gli handicappati nelle classi normali. (vd. sent. Corte Cost. 348/81 che aveva ribadito poi l'esclusione degli h. più gravi dalle scuole comuni.
- le attività integrative e di sostegno per un massimo di 6 ore settimanali a cura di insegnanti muniti di titolo apposito con classi comprendenti fino ad un massimo di 3 alunni h.
- la istituzione dei Piani Educativi Individuali (PEI)
- la eliminazione delle classi differenziate.
- il numero massimo di 20 alunni per le classi che accoglievano alunni handicappati;
il tutto al "fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni".
FIGURA DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO
Secondo il d.p.r. 970/75 il docente in possesso del titolo biennale di specializzazione è assegnato in classi normali per attivare "interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni ed in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento.
Pertanto l'insegnante di sostegno deve favorire l'accoglimento dei minorati nella comunità scolastica senza che si avverta il bisogno di creare classi speciali o differenziate (ed in tal senso tale direttiva è di carattere preclusivo per il docente di sostegno) e per raggiungere tale obiettivo si dovrà avvalere di specifiche competente per l'individuazione degli interventi didattici e di tecniche specifiche di educazione differenziata. Pertanto gli interventi di sostegno devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dell'attività curriculare e gli alunni handicappati non devono essere sottratti alle normali attività didattiche e sociali delle classi.
La figura dell'insegnante di sostegno viene poi ancora definita in altri due interventi normativi degli anni successivi. La Circolare Ministeriale n. 169 del 1978 insiste nel ribadire che il compito precipuo dell'insegnante di sostegno consiste nella predisposizione di specifiche forme di attività rivolte a favorire il pieno inserimento degli alunni handicappati nel gruppo. Il raggiungimento di questo obiettivo deve essere perseguito mediante specifici interventi promossi in determinati momenti del lavoro didattico, in rapporto alle particolari esigenze dei singoli alunni e tenendo presenti le caratteristiche programmatiche della classe e l'articolazione dei gruppi di alunni.
Successivamente la Circolare Ministeriale n. 199 del 1979 rafforza la precedente affermando che: esperienze positive si verificano soprattutto dove la responsabilità dell'integrazione è assunta non dalla singola classe ma da tutta la comunità scolastica; altro elemento positivo è rappresentato dalla corretta individuazione delle condizioni soggettive del bambino, degli handicappati veri e propri e degli impedimenti che ne condizionino lo sviluppo e quindi l'individuazione dei suoi specifici "bisogni educativi"; ancora la citata circolare, rafforza il riconoscimento il ruolo preponderante dell'insegnante di sostegno in quanto unico capace di rispondere alle esigenze educative dei portatori di handicap con interventi calibrati sulle condizioni personali di ciascuno degli alunni.
Questi interventi legislativi, legge 517/77 e le Circolari ministeriali del 1978 e del 1979 avrebbero dovuto apportare un significativo avanzamento nell'inserimento ed integrazione degli alunni handicappati nelle scuole comuni.
Ma tutto ciò è stato affermato per lo più sulla carta perchè la realtà è ben diversa: docenti curricolari che non collaborano con gli insegnanti di sostegno, i quali spesso vengono considerati di una serie inferiore e come tali devono badare solamente al portatore di handicap, un alunno che costituisce elemento di disturbo della classe. Ritornando alla legge 517 del 1977 possiamo affermare senza tema di smentite che nelle intenzioni del legislatore si tratta di un'ottima legge ma che presente alcuni punti ambigui quale la quantificazione rigida in termini di orario del sostegno da assegnare ad ogni alunno handicappato, Inoltre la legge trascurava le attività di sostegno nelle scuole materne e ovviamente risalta agli occhi di tutti noi come l'inserimento in un ambito sociale quale quello della classe già da un'età molto precoce rappresenta un aspetto prodromico per il successivo inserimento nella scuola dell'obbligo. Inoltre mancava un valido supporto di aggiornamento per gli insegnanti e per tutti gli altri operatori scolastici che facilitasse l'accoglienza in modo naturale del soggetto in difficoltà: tutto era demandata al buon senso ed alla preparazione specifica e particolare di ognuno con i risultati che ben si possono immaginare.
Probabilmente ancora più grave sembra essere la mancata previsione da parte della legge di un serio coordinamento tra le autorità amministrative competenti alla conoscenza e risoluzione del problema: in particolare organi quali il Consiglio scolastico provinciale, il consiglio distrettuale, le scuole, le USL, i Provveditorati e gli Enti locali non avevano ricevuto precise direttive per coordinare le proprie attività in relazione al problema dell'individuazione, inserimento ed integrazione dei ragazzi portatori di handicap nelle classi comuni.
Si ritennero necessari pertanto alcui interventi a modifica ed integrazione di una legge che in ogni caso rappresentava un ottimo elemento di novità in un quadro sino ad allora molto confuso ed oscuro.
Un primo correttivo è rappresentato dalla legge 270 / 82, la cosi detta legge sul precariato: il sostegno viene esteso anche alla scuola materna; tutti i posti diventano di ruolo per concorso con una media di un insegnante di sostegno ogni 4 bambini handicappati; viene altresì abrogato il limite di 6 ore settimanali nonchè il numero massimo di 3 studenti per ogni insegnante di sostegno: il nuovo limite è fissato in 4 studenti per insegnante; con l'articolo 14 della detta legge si offre la possibilità, inoltre, di utilizzare per attività di sostegno, recupero ed integrazione il personale di ruolo in possesso di specifici requisiti.
La legge 270/82 rappresenta un'evoluzione sul piano normativo anche se offre ancora ambiguità e aspetti negativi: basta pensare all'articolo 12 che prevede che ogni insegnante debba provvedere a 4 alunni invece dei 3 previsti dalla precedente legislazione riducendo l'orario di accudimento dell'handicappato.
Potremmo dire che con questo ultimo intervento normativo si chiuda la seconda fase condotta all'insegna del fine della socializzazione ma impostata in modo fondamentalmente pressappochistico, improvvisatorio e non scientifico.
C) La fase medico sociale
Dopo che con la legge 517 del 77 si era passati da una enfatizzazione del trattamento quasi terapeutico ad una prevalenza quasi esclusiva degli aspetti relazionali, ci si rende conto che bisogna arrivare ad un nuovo punto di equilibrio. Ci si rende conto di come la complessità del problema sia risolvibile solo con la collaborazione di tutti gli Enti interessati.
Un primo intervento è rappresentato dalla Circolare Ministeriale 258/83 che prevede un accordo di intesa tra la Scuola, gli Enti locali e le usl precisandone i rispettivi compiti e funzioni: Le usl avrebbero dovuto predisporre: i servizi di medicina scolastica, le prestazioni di medici specialistici e le prestazioni di terapisti ella riabilitazione. Enti Pubblici avrebbero dovuto garantire: adeguasmento degli edifici scolastici, assegnazione di personale assistente preparato, servizi di trasporto e mensa pubblici. Infine la scuola avrebbe dovuto fornire: insegnanti di sostegno titolati, un Gruppo di lavoro per l'attuazione del diritto allo studio degli handicappati, corsi di aggiornamento sulla problematica dell'inserimento. Forse si sta davvero arrivando ad attuare il dettato dell'art. 3 della Costituzione sulla pari dignità ed uguaglianza dei cittadini della Repubblica e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto il pieno sviluppo della persona quando la Corte Costituzionale con la sentenza n. 215/87 nell'abrogare l'art. 28 della legge 118/71 sancisce in riferimento ai portatori di handicap che anzichè essere facilitato, sarà assicurata la frequenza delle scuole superiori. Quale balzo in avanti! La circolare successiva, che fa propria la sentenza della Corte Costituzionale fissa i nuovi iter a cui presidi, usl, consigli di classe, collegio dei docenti, e consiglio di istituto di devono attenere. Le usl diventano competenti a stabilire se l'handicappato può frequentare gli istituti tecnici: il collegio dei docenti individua nella scuola la sezione più adatta dove inserire ragazzi minorati; il Preside fa predisporre al Consiglio di classe il Piano educativo individuale più adatto. Sul piano didattico viene stabilito che per i disabili fisici e sensoriali non sarà possibile derogare in nessuna parte dei programmi. Deroghe sono ammesse solo per gli handicappati psichici nel biennio del superiore. Al termine del biennio sarà rilasciato una attestazione di frequenza che potrà essere utilizzata per l'accesso alla formazione professionale. Per quanto riguarda la valutazione in questo intervento legislativo non era prevista alcuna forma di differenzazione rispetto agli alunni normodotati: successivamente l'ordinanza ministeriale 193 dell'89 ha sostenuto che in via sperimentale poteva essere autorizzato il passaggio dal primo al secondo anno senza riportare la votazione.
LEGGE QUADRO del 1992
In questo nuovo spirito si inserisce la legge quadro n. 104 del 1992 per l'intregrazione della persona handicappata nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.
V'è subito da dire che la stessa definizione di legge quadro deve fare intendere questo intervento normativo come una direttiva per un piano programmatico di nuove inizitiave. Una legge pertanto non immediatamente operativa, ma che detta i principi cui si dovranno ispirare i successivi interventi normativi. Per quel che riguarda la seduta odierna dobbiamo esaminare solo la prima parte di questa legge ed in particolare quella che riguarda l'inserimento ed integrazione del portatore di handicap nella scuola.
Dopo un richiamo generale ai principi costituzionali dettati dagli art. 3, 38 e 34 la legge quadro si occupa in primo luogo della definizione della persona handicappata: è da considerarsi tale colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, sia essa stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione. Qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia funzionale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, la situazione assume i connotati della gravità. Le situazione riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi dei servizi pubblici. L'accertamento relativo alla minorazione deve essere certificato dalle competenti USL. L'inserimento e l'integrazione devono essere attuate mediante: interventi di carattere socio psico pedagogico anche con assistenza sanitaria e sociale a domicilio; servizi di aiuto personale alla persona handicappata; interventi diretti a facilitare l'ingresso negli edifici pubblici con l'eliminazione delle barriere architettoniche; provvedienti che rendano effettivi il diritto all'informazione e allo studio; adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi; provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico; istituzione o adattamento di centri socio riabilitativi ed educativi; organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.
Ancora più specificatamente la legge quadro per l'integrazione scolastica prescrive :
la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi nonchè assicura nella scuola secondaria di primo e secondo grado attività didattiche realizzate con docenti di sostegno specializzati nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico funzionale.
Dovete scusare la schematicità della mia esposizione ma, ripeto, a tale legge è stato fondamentalmente assegnato il compito di dettare i principi cui si sarebbero dovuti ispirare i successivi interventi legislativi.
D.P.R. del 24.2.1994
Veniano adesso all'esame della prima legge di attuazione della legge quadro del 1992 definita come atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle usl in materia di alunni portatori di handicap. La legge prevede tre piani diversi di intervento:
la diagnosi funzionale, il profilo dinamico funzionale il piano educativo individualizzato.
a) All'individuazione dell'alunno come portatore di handicap provvede lo specialista su comunicazione dei servizi sanitari di base, dalla famiglia o anche su comunicazione del capo d'istituto. Dell'alunno in situazione di handicap viene redatta una diagnosi funzionale con la descrizione analitica della compromissione funzionale del suo stato pscio fisico. Tale diagnosi essendo finalizzata al recupero del soggetto deve tenre particolarmente conto delle potenzialità residue del soggetto ed in particolare di quelle: cognitive, affettive relazionali, linguistiche (sia nel senso della comprensione che di quello della produzione eventualmente di linguaggi alternativi), sensoriali, motorie, e dell'autonomia personale in generale.
b) Dopo un primo inserimento nell'unità scolastica deve essere redatto un profilo dinamico funzionale che deve indicare il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi medi (2 anni). Tale profilo viene redatto di concerto dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati di concerto con il medico specialista nella patologia segnalata, con lo specialista in neuropsichiatria, con il terapista della riabilitazione e con gli operatori sociali in servizio presso la usl. Anche il profilo dinamico funzionale è previsto che debba indicare obbligatoriamente l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno portatore di handicap secondo gli stessi requisiti richiesti per la diagnosi funzionale. Ad intervalli regolari, durante il corso di studio ed in media ogni 2 anni, il personale che deve redigere il profilo dinamico funzionale deve tracciare un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare le indicazioni contenute nel profilo tracciato all'atto d'ingresso dell'alunno nell'unità didattica. In effetti il profilo dinamico funzionale deve di fatto essere aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
c) Il piano educativo individualizzato, redatto dagli stessi operatori che approntano il profilo dinamico funzionale con l'aggiunta anche dell'operatore psico-pedagogico ed in collaborazione con i genitori dell'alunno, è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati predisposti per il portatore di handicap al fine della realizzazione del diritto alla educazione e all'istruzione.
Una prima considerazione certa da sottoporre alla nostra attenzione è costituita dalla previsione che la comunicazione alle competenti autorità sanitarie può essere disposta anche in via autoritativa dal capo d'istituto anche senza l'assenso dei genitori. Si tratta di un impostazione autoritaria che rasenta i limiti dell'illegittimità costituzionale: se invero tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono da considerarsi a tutti gli effetti degli interventi di carattere sanitario, non può in alcun modo essere preclusa la possibilità di rifiutare un intervento medico sia esso anche di carattere neuro spichico.
Ma v'è ancor di più: la successiva ordinanza ministeriale n. 363 del dicembre 1994 ha prevista per la iscrizione è necessaria la presentazione della diagnosi funzionale: qualora essa non sia presentata il Preside invita i genitori a depositarla entro 10 giorni altrimenti può anche contro il volere degli stessi segnalare all'usl la presenza del presunto handicappato. Comunque ed in ogni caso senza la presenza della relativa certificazione l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap a meno che non intervenga in tal senso il Tribunale dei Minorenni.
Probabilmente la legge ha voluto aggirare la normale diffidenza e resistenza delle stesse famiglie a far si che il proprio ragazzo diventi una sorta di soggetto di studio da parte di un collegio di dottori.
Sempre nel commento della legge citata, si segnala che non v'è traccia di un coordinamento interministeriale: se si pensa che il i ministeri della Pubblica Istruzione, della sanità, degli interni degli affari sociali e della ricerca scientifica sopraintendono Enti e servizi che offrono o possono offrire un valido contributo alla soluzione del problema.
La citata ordinanza ministeriale del dicembre 1994 prevede inoltre per la iscrizione dell'alunno in situazione di handicap anche il rilascio di un certificato di idoneità alla frequenza senza il quale la domanda di iscrizione non può essere accolta. Tale attestazione è richiesta soltanto in relazione alla incolumità dell'alunno (parole queste della ordinanza) e deve essere rilasciata dalle usl: non è ammesso il rilascio da parte del medico privato. Come ultima informazione la presente ordinanza prevede che il numero massimo previsto di alunni portatori di handicap per classe non sia superiore a 2 (3 con deliberato del Collegio dei docenti): a tal fine sarà il Provveditorato a distribuire gli alunni in eccedenza in istituti dello stesso ordine e grado.
Per quanto concerne l'integrazione degli handicappati nel superiore, la conoscenza della normativa di riferimento è ancora molto carente tra i docenti delle materie curriculari. Bassissima è la percentuale di chi l'ha letta anche senza approfondirla. In quest'ultimo caso si tratta quasi sempre di docenti che hanno avuto un alunno handicappato in classe. Ciò non deve indurre a credere che gli insegnanti siano deresponsabilizzati perchè spesso sono essi stessi a chiedere l'aggiornamento su queste problematiche, ma il problema di fondo da superare è quello relativo alla accettazione del portatore di handicap nella scuola superiore. Altissima è la percentuale dei docenti, circa il 90% che esprime apertamente un rifiuto e tra questi spiccano i professori di ruolo , di età matura e con almeno un decennio di esperienza scolastica. l'81% motiva il suo rifiuto sostenendo che l'alunno handicappato troverebbe maggiori possibilità di approfondimento e di socializzazione in un più diretto rapporto con il mondo del lavoro attraverso corsi di formazione professionale adeguati, tenuti dagli Enti locali, province e comuni e che pertanto la scuola superiore è per l'handicappato un parcheggio frustrante nel quale si accentua la sua emarginazione. A questa posizione di tipo operativo si somma l'altra di tipo teorico cioè l'istanza di principio che la scuola secondaria, ha, per sua istituzione finalità ben diverse da quella dell'obbligo. La fascia ristrettissima dei docenti che è disponibile all'accettazione è costituita generalmente da docenti di materie letterarie. Tra i ragazzi la percentuale del rifiuto assomma al 44% e circa un altra quarantina sono gli indifferenti o quelli che si rifiutano di rispondere. Molto discusso è nel superiore il problema della ripartizione dei docenti di sostegno per aree. Non mancano quelli che vorrebbero generalizzare la figura del docente di sostegno tenuto conto del fatto che le tipologie di handicap più frequenti nel superiore sono così distinte: 72% handicap psico fisico, 16% quello uditivo, il 3% il visivo l'8% motorio. A loro volta i docenti di sostegno lamentano un rapporto alunno ora settimanale largamente in difetto rispetto a quello presente nella scuola media, dove non mancano rapporti anche 1/1 cioè di 18 ore con lo stesso unico alunno, mentre la medi a nel superiore è di 6 ore ad alunno.
Nei casi più gravi la legge prevedeva che gli insegnanti potessero essere coadiuvati da assistenti assegnati dalle scuole e dagli enti locali e da questi pagati con la qualifica di educatori per minori handicappati. A tutt'oggi però restano da definire il profilo i compiti e l'ambito di impiego di questa nuova figura professionale, che stenta a decollare per le ristrettezze economiche degli enti locali.
A rendere ancora mobile l'assetto delle problematiche sull'handicap si aggiunge quanto prevede in prospettiva la legge 19.11.90 n. 341. Essa contempla l'abolizione dei corsi biennali di specializzazione ed i passaggi all'università del compito di formare gli insegnanti di sostegno dopo un diploma triennale. Nel frattempo il Ministero, preoccupato per l'inflazione del numero dei diplomi in stragrande maggioranza conseguiti attraverso scuole parificate, ha sospeso momentaneamente l'apertura di nuovi corsi.
Avv. Federico RANCHETTI


 
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