GRATUITO PATROCINIO
Nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione
Il gratuito patrocinio consente alle persone meno abbienti di adire gratuitamente la giustizia o di difendersi dalle altrui pretese. L’istituto è disciplinato dalla parte terza del D.P.R. 115/2002.
Detto istituto è applicabile ai giudizi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari nonché negli affari di volontaria giurisdizione, in ogni grado e fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
Per essere ammessi al gratuito patrocinio sono necessari i seguenti requisiti:
Essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a €uro 10.628,16.
Detto limite di reddito annuo è formato dalla somma dei redditi annuali, risultanti dall’ultima dichiarazione, di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente. Sono da considerarsi – e da sommare ai primi – anche i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte od a imposta sostitutiva.
Nel caso di controversia nei confronti di un familiare convivente il reddito di quest’ultimo non è da considerare.
L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio va redatta in carta semplice e a pena di inammissibilità deve contenere:
richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente. Nel settore civile l’istanza va integrata delle enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione;
le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R 445/2000 da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate sopra;
l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
L’istanza va sottoscritta dall’interessato e la sottoscrizione è autenticata dal difensore.
L’istanza deve essere presentata dal richiedente o dal suo difensore o essere inviata a mezzo raccomandata in triplice copia al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere il merito.
L’istanza va corredata dei seguenti allegati:
Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale;
Nei casi di separazione: stato di famiglia e certificato di matrimonio;
Per i divorzi: la sentenza passata in giudicato o decreto di omologazione del tribunale;
Per tutti gli altri casi: la documentazione comprovante il fondamento della richiesta.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza e sulla base del riscontro dei requisiti di reddito e della non manifesta infondatezza delibera sulla stessa.
Nel caso in cui il Consiglio dovesse respingere o dichiarare inammissibile l’istanza, quest’ultima può essere proposta al magistrato competente per il giudizio.