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Attività > Rischio Radiologico
Assetto normativo e oggetto dell’azione

La normativa base in materia è costituita dalla legge 27 ottobre 1988 n. 460, sulla cui legittimità costituzionale la Corte Costituzionale che, con sentenza interpretativa di rigetto 20 luglio 1992 n. 343, si è pronunciata ritenendone la legittimità costituzionale solo se interpretata nel senso di attribuire l'indennità prevista dall'art. 1 nella misura piena anche a operatori diversi da quelli indicati dall'art 1 co. 2, ove risulti accertata la loro effettiva esposizione a un rischio di radiazioni ionizzanti non inferiore a quello cui si trova normalmente esposto il personale medico e tecnico di radiologia, con le procedure dell'art. 58 del D.P.R. 270/1997 (in sostituzione degli artt. 54 e 120 del D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384).
Dunque, la ratio dell'art. 1 della legge 460/1988 è quella di riconoscere l'indennità di rischio radiologico in misura piena a tutti i dipendenti che - in via di fatto - sono continuativamente ed effettivamente sottoposti al rischio radiologico, senza potersi distinguere a questo scopo tra coloro che sono inquadrati nel personale di radiologia e coloro che – invece - sono ad esso estranei.
L’art. 5 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 disciplina il "Congedo ordinario aggiuntivo per categoria di lavoratori esposti a rischio radiologico", e recependo tale principio, prevede che il congedo aggiuntivo di 15 giorni spetta - a partire dall'1 gennaio 1995 - ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare, ortopedia, cardiologia e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata.

Destinatari dell’iniziativa


Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità in misura piena e del diritto al congedo aggiuntivo, ciascun dipendente è titolare di una pretesa giuridicamente fondata volta a tale accertamento.
Sulla base dei suddetti presupposti e della costante e risolutiva giurisprudenza al riguardo, lo scrivente Studio ha impostato una strategia legale:
1) volta al riconoscimento della predetta indennità ed alla corresponsione delle somme non percepite nel periodo di formazione specialistica;
2) rivolta in favore di tutti i medici attualmente in formazione specialistica, ovvero di quei medici che abbiano completato il periodo di formazione specialistica dopo il primo semestre dell’anno 1998, in specie, per le specialità di radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare, ortopedia e per quanti hanno svolto abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata.

Modalità di adesione alla procedura

Al fine di aderire alla procedura, a titolo di acconto e spese legali, gli aventi diritto dovranno corrispondere una somma pari ad € 90,00 (novanta/00) cadauno, OLTRE € 20,16 (venti/16) per IVA E CPA e, in caso di esito positivo della controversia, sarà dovuta la percentuale del 7 % sulla somma attribuita.
Per coloro che abbiano aderito al ricorso per le differenze retributive l’importo di €uro 90,00 è comprensivo di IVA e Cpa. contestualmente alla compilazione ed alla sottoscrizione della necessaria documentazione dovrà fornirsi::
- Copia di documento valido di riconoscimento (carta d'identità o passaporto) e del codice fiscale;
- Certificazione della competente Università o attestazione del competente Ordine dei Medici inerente laurea e iscrizione, o conseguimento, della specializzazione.
A tal fine, gli aventi diritto potranno prendere contatto con il network di E-legalnet e con lo

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