Separazioni - Studio Legale Ranchetti

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LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO

La separazione dei coniugi è l’istituto prodromico all’ottenimento dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio. In particolare, con la pronuncia della separazione si produrrà l’effetto di sospendere gli effetti civili derivanti dal matrimonio. Tanto non significa che i coniugi sono divorziati o che sia cessato il rapporto di coniugio. Tale periodo di sospensione viene ovvimanete rgolamentato con specifico riferimento al diritto di mantenimento, all'affidamento dei figli, alla regolamentazione del diritto di visita ed all'assegnazione provvisoria della casa coniugale. Qualora i coniugi non dovessero riconciliarsi, con la successiva procedura di “divorzio” saranno dichiarati definitivamente cessati gli effetti civili del matrimonio.
Il ricorso giudiziale per l’ottenimento del “divorzio” sarà proponibile solo dopo che sia trascorso il periodo di legge decorrente dall’udienza presidenziale che dichiari la separazione dei coniugi e l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei coniugi. Tali termini sono stati notevolmente abbrevisati (prima erano necessari tre anni)
L’istituto della separazione dei coniugi può avvenire secondo tre diverse procedure:negoziazione assistita, consensuale e giudiziale. Lo studio legale Ranchetti si è affermato anche in sede di negoziazione asssistita potendosi così garantire una eccezionale rapidità e convenienza volta all'ottenimento della perazione e del divorzio.


 
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