Parte III - Studio Legale Ranchetti

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Attività > Consumatori > Codice di Consumo
Parte III
Il rapporto di consumo
TITOLO I
Dei contratti del consumatore in generale
Articolo 33
Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie
le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o
per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o dando
alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista
o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento
inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare l’opportunità da parte del consumatore della compensazione
di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti
di quest’ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione
del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento
dipende unicamente dalla sua volontà;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore
se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere
il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma
corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento,
il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale
o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere
dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in
parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni
non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza
un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto
per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto
la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto,
ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato
motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna
o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza
che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato
rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o
del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo
d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai
contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle
suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
r) limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del
consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal
contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti
diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre
eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione
di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla
libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella
di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati
ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista
a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto
salvo il disposto dell’articolo 1355 del codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato
il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:
a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata
comunicazione al consumatore;
b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando
entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può
modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle
lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l’importo di qualunque altro onere
relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata
comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto
valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato
alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario
non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di
assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei
prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano
espressamente descritte.

Articolo 34
Accertamento della vessatorietà delle clausole
1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del
servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al
momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un
altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione
dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi,
purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che
siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni
internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione
europea o l’Unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di
trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare
in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista
l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo
unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Articolo 35
Forma e interpretazione
1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore
per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e
comprensibile.
2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole
al consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all’articolo 37.
Articolo 36
Nullità di protezione
1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il
contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per
effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla
persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di
un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto
da parte del professionista;
c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di
fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio
dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito
in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive.
5. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una
legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore
della protezione assicurata dal presente titolo, laddove il contratto presenti un collegamento
più stretto con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
Articolo 37
Azione inibitoria
1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all’articolo 137, le associazioni
rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di
professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di
contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui
sia accertata l’abusività ai sensi del presente titolo.
2. L’inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi
degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di
cui uno almeno a diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle
associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo
140.
Articolo 38
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il
professionista si applicano le disposizioni del codice civile.

TITOLO II
Esercizio dell’attività commerciale
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 39
Regole nelle attività commerciali
1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza
e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie
di consumatori.
CAPO II
Promozione delle vendite
Sezione I
Credito al consumo
Articolo 40
Credito al consumo
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare
la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in
materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.
Articolo 41
Tasso annuo effettivo globale e pubblicità
1. Ai fini di cui all’articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e
123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie
modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.
Articolo 42
Inadempimento del fornitore
1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia
effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore
38 Codice del consumo
Artt. 43-45 Parte III - Il rapporto di consumo
nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al
finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La
responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti
derivanti dal contratto di concessione del credito.
Articolo 43
Rinvio al testo unico bancario
Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo
VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché
agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l’applicazione delle relative sanzioni.
TITOLO III
Modalità contrattuali
Articolo 44
Contratti negoziati nei locali commerciali.
Rinvio
1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore
del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
CAPO I
Particolari modalità
di conclusione del contratto
Sezione I
Contratti negoziati fuori dei locali commerciali
Articolo 45
Campo di applicazione
1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista ed un consumatore,
riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi,
stipulati:
a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore
ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore
si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di
cura;
b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali
commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine,
comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha
avuto modo di consultare senza la presenza del professionista.
2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di proposte contrattuali
sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni
analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta
l’accettazione del professionista.
3. Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se più favorevoli, le disposizioni
di cui alla sezione II.
Articolo 46
Esclusioni
1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni della presente sezione:
a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti
relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi
alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti
relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti
di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi a strumenti finanziari.
2. Sono esclusi dall’applicazione della presente sezione anche i contratti aventi ad
oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale
che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l’importo di 26
euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che
risultino specificamente individuate nella nota d’ordine o nel catalogo o altro
documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano
comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di più contratti stipulati
contestualmente tra le medesime parti, qualora l’entità del corrispettivo globale,
indipendentemente dall’importo dei singoli contratti, superi l’importo di 26
euro.
Articolo 47
Informazione sul diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della presente
sezione, il professionista deve informare il consumatore del diritto di cui agli articoli
da 64 a 67. L’informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
a) l’indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l’esercizio
del diritto di recesso;
b) l’indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il
suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione
e la sede della stessa, nonché l’indicazione del soggetto al quale deve essere
restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.
2. Qualora il contratto preveda che l’esercizio del diritto di recesso non sia soggetto
ad alcun termine o modalità, l’informazione deve comunque contenere gli elementi
indicati nella lettera b) del comma 1.
3. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), qualora sia sottoposta
al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d’ordine, comunque denominata,
l’informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota
d’ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici
uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia
della nota d’ordine, recante l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione,
deve essere consegnata al consumatore.
4. Qualora non venga predisposta una nota d’ordine, l’informazione deve essere
comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all’atto della
formulazione della proposta, nell’ipotesi prevista dall’articolo 45, comma 2, ed il
relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli
elementi di cui al comma 1, l’indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato
al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto.
Di tale documento il professionista può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
5. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d), l’informazione sul diritto
di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della
merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d’ordine, con caratteri
tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la
stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d’ordine, comunque,
in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, può
essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione
del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o
altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi
previsti nell’informazione.
6. Il professionista non potrà accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano
una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà
presentali allo sconto prima di tale termine.
Articolo 48
Esclusione del recesso
1. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere
esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.
Codice del consumo 41
Parte III - Il rapporto di consumo Artt. 49-52
Articolo 49
Norme applicabili
1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli
18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della
disciplina relativa al settore del commercio.
Sezione II
Contratti a distanza
Articolo 50
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un
professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione
di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto,
impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla
conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica
e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione
del contratto tra le dette parti;
c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o
privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti
una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Articolo 51
Campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell’allegato I;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con
esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all’asta.
Articolo 52
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore
deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato,
l’indirizzo del professionista;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio
e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell’articolo
55, comma 2;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto
di recesso;
h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato
su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell’offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione
di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile,
devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato
alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi
di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle
esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l’identità del professionista e lo scopo commerciale
della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all’inizio
della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo
della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall’articolo 9 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le
informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.
In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni
di cui all’articolo 53.
5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista
vanno integrati con le informazioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70.
Articolo 53
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto
duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste
dall’articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto.
Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore
anche le seguenti informazioni:
a) un’informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, ai
sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all’articolo 65, comma 3;
b) l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare
reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore
ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione
è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi
siano forniti in un’unica soluzione e siano fatturati dall’operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell’indirizzo
geografico della sede del professionista cui poter presentare reclami.
Articolo 54
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l’ordinazione
entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore
ha trasmesso l’ordinazione al professionista.
2. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del professionista, dovuta
alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista,
entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le
modalità di cui all’articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente
già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore,
da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista
non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita,
anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.
Articolo 55
Esclusioni
1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nonché gli articoli 52 e 53 ed il
comma 1 dell’articolo 54 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico
di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza
o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al
tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il professionista si impegna
a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso
previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore,
prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 64, comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato
finanziario che il professionista non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro
natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal
consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
Articolo 56
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra
le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell’articolo 52,
comma 1, lettera e).
2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti
dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione
mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte
del professionista o di un terzo, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di
addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.
Articolo 57
Fornitura non richiesta
1. È vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa
ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura
non richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso.
Articolo 58
Limiti all’impiego di talune tecniche
di comunicazione a distanza
1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di
sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede
il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora
consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista
se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.*
* Vedi Art. 19 bis decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273 (convertito con legge 23 febbraio 2006,
n. 51, pubblicata su G.U. del 28 febbraio 2006, Suppl. Ord. n. 47/L) recante definizione e proroga
di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’inizio di
deleghe legislative.
«Art. 19 bis – (Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). – 1. L’articolo 58,
comma 2, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si
applica anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
Articolo 59
Vendita tramite mezzo televisivo
o altri mezzi audiovisivi
1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi,
sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri
mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché
nel caso di contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici,
l’informazione sul diritto di recesso di cui all’articolo 52, comma 1, lettere f) e
g), come disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso della
presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con
le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle
relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta
effettuata tramite il mezzo televisivo l’informazione deve essere fornita all’inizio e
nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L’informazione sul
diritto di recesso deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dall’articolo
52, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il
termine per l’invio della comunicazione per l’esercizio del diritto di recesso decorre,
ai sensi dell’articolo 65, dalla data di ricevimento della merce.
Articolo 60
Riferimenti
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle disposizioni della presente
sezione.
Articolo 61
Rinvio
1. Ai contratti a distanza si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 18 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al
commercio.
Sezione III
Disposizioni comuni
Articolo 62
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di
cui al presente capo, ovvero non fornisce l’informazione al consumatore, ovvero
ostacola l’esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta
o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore
secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al
consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui
abbia presentato all’incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso
il termine di cui all’articolo 64, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione
indicata al comma 1 sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia
stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto
al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981,
all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi
di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista,
ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 58, al Garante
per la protezione dei dati personali.
Articolo 63
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo la competenza
territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore,
se ubicati nel territorio dello Stato.
Sezione IV
Diritto di recesso
Articolo 64
Esercizio del diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali
commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne
il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo
65, commi 3, 4 e 5.
2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una
comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine,
anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore
successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio
postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso
di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto
di recesso.
3. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di
recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il
termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
Articolo 65
Decorrenze
1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il
termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui
all’articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine,
dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione
di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora
al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista
il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti
la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del
professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso
da quello oggetto del contratto.
2. Per i contratti a distanza, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo
64 decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano
stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52 o dal giorno
in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la
conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano
stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52, qualora ciò
avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi
dalla conclusione stessa.
3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte
contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui
all’articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui
agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l’esercizio del diritto di
recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal
giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della
conclusione del contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista
fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio
del diritto di recesso.
5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto
a quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 66
Effetti del diritto di recesso
1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui all’articolo
64, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto
o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell’ipotesi in cui le obbligazioni
stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni
di cui all’articolo 67.
Articolo 67
Ulteriori obbligazioni delle parti
1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o
a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata,
secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione
del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti
dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si
intende restituita nel momento in cui viene consegnata all’ufficio postale accettante
o allo spedizioniere.
2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della
merce, la sostanziale integrità del bene da restituire è condizione essenziale per
l’esercizio del diritto di recesso. È comunque sufficiente che il bene sia restituito
in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente
adoperato con l’uso della normale diligenza.
3. Le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso a
norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente,
ove espressamente previsto dal contratto.
4. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni
della presente sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme
versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso
deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro
trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell’esercizio
del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate
nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate
con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.
5. Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari,
qualora questi non siano stati ancora presentati all’incasso, deve procedersi
alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni
al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza
dell’esercizio del diritto di recesso.
6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al
presente titolo, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso
al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi
e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza
alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso
conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo. È fatto obbligo al
professionista di comunicare al terzo concedente il credito l’avvenuto esercizio
del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate
dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al
momento in cui ha conoscenza dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna
penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
CAPO II
Commercio elettronico
Articolo 68
Rinvio
1. Alle offerte di servizi della società dell’informazione, effettuate ai consumatori per
via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della
direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000,
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare
il commercio elettronico, nel mercato interno.
TITOLO IV
Disposizioni relative ai singoli contratti
CAPO I
Contratti relativi all’acquisizione di un diritto
di godimento ripartito di beni immobili
Articolo 69
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) contratto: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso
pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire
o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro
diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo
determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana;
b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce o si promette
di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;
c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell’ambito della sua attività professionale,
costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto
oggetto del contratto; al venditore è equiparato ai fini dell’applicazione del codice
colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa
di trasferimento del diritto oggetto del contratto;
d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso,
per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte
il diritto oggetto del contratto.
Articolo 70
Documento informativo
1. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul
bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i
seguenti elementi:
a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni
di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l’immobile; se tali ultime
condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;
b) l’identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica,
l’identità ed il domicilio del proprietario;
c) se l’immobile è determinato:
1) la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione;
2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle
leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turisticoricettiva
e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano
la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;
d) se l’immobile non è ancora determinato:
1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano
l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili
situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità
alle prescrizioni vigenti in materia, nonché lo stato di avanzamento dei lavori
di costruzione dell’immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento
degli stessi;
2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento
alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono;
3) in caso di mancato completamento dell’immobile, le garanzie relative al rimborso
dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste
garanzie;
e) i servizi comuni ai quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione,
raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;
f) le strutture comuni alle quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali piscina,
sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;
g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell’immobile,
nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso;
h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l’acquirente verserà quale corrispettivo;
la stima dell’importo delle spese, a carico dell’acquirente, per l’utilizzazione
dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell’importo degli
oneri connessi all’occupazione dell’immobile da parte dell’acquirente, delle
tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione
e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto;
i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l’indicazione degli elementi
identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso
stesso, precisando le modalità della comunicazione e l’importo complessivo
delle spese, specificando quelle che l’acquirente in caso di recesso è tenuto a
rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione
di credito connesso al contratto, in caso di recesso;
l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al
pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla
base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il
documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili
oggetto dell’offerta.
3. Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento di cui al
comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua
volontà; in tale caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata
prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna
del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento
stesso.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue
dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest’ultima,
nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa è cittadina,
purché si tratti di lingue ufficiali dell’Unione europea.
5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Articolo 71
Requisiti del contratto
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella
lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro
in cui risiede l’acquirente oppure, a scelta di quest’ultimo, nella lingua o in una
delle lingue dello Stato di cui egli è cittadino, purché si tratti di lingue ufficiali
dell’Unione europea.
2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere
da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:
a) l’identità ed il domicilio dell’acquirente;
b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore può esercitare
il suo diritto di godimento;
c) una clausola in cui si afferma che l’acquisto non comporta per l’acquirente altri
oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;
d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita
del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di
scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi
designato nel contratto;
e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.
3. Il venditore deve fornire all’acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello
Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue
ufficiali dell’Unione europea.
Articolo 72
Obblighi specifici
del venditore
1. Il venditore utilizza il termine multiproprietà nel documento informativo, nel contratto
e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il
diritto oggetto del contratto è un diritto reale.
2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al diritto
di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.
Articolo 73
Diritto di recesso
1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l’acquirente può recedere
dallo stesso senza specificarne il motivo. In tale caso l’acquirente non è tenuto a pagare
alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate
per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purché si
tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del
periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere
a), b), c), d), numero 1), h) e i), ed all’articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non
contiene la data di cui all’articolo 71, comma 2, lettera e), l’acquirente può recedere
dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l’acquirente non è tenuto ad
alcuna penalità né ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui
al comma 2, l’acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al
comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione della
comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l’acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2, ed il venditore
non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l’acquirente può esercitare il
diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni
Codice del consumo 53
Parte III - Il rapporto di consumo Artt. 74-76
lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione
del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto
e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall’acquirente
e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine, anche
mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
Articolo 74
Divieto di acconti
1. È fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall’acquirente il versamento di
somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei
termini concessi per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 73.
Articolo 75
Rinvio alla generale disciplina dei contratti
con particolari modalità di conclusione
1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal presente capo si
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.
2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi presupposti,
le più favorevoli disposizioni dettate dal capo I del titolo III della parte III.
Articolo 76
Obbligo di fideiussione
1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale
sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie
nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa
a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa
allorquando l’immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia
dell’ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all’acquirente la preventiva
esclusione del venditore.

Articolo 77
Risoluzione del contratto di concessione di credito
1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad
un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall’acquirente per il pagamento
del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna
penale, qualora l’acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’articolo
73.
Articolo 78
Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti
1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell’acquirente ai diritti
previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico del
venditore.
Articolo 79
Competenza territoriale inderogabile
1. Per le controversie derivanti dall’applicazione del presente capo, la competenza territoriale
inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente,
se ubicati nel territorio dello Stato.
Articolo 80
Diritti dell’acquirente nel caso di applicazione di legge straniera
1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella
italiana, all’acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela
previste dal presente capo, allorquando l’immobile oggetto del contratto sia situato
nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
Articolo 81
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli
articoli 70, comma 1, lettere a), b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i),
71, comma 3, 72, 74 e 78, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
euro a 3.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività
da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione
delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’accertamento dell’infrazione e dell’applicazione della sanzione si applica
l’articolo 62, comma 3.

CAPO II
Servizi turistici
Articolo 82
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all’articolo
83, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal
venditore, di cui all’articolo 84.
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali
commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64
a 67.
Articolo 83
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi
di cui all’articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo
forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati
ai sensi dell’articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto
turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni
richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico.
2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.
Articolo 84
Pacchetti turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso,
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle
ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere
i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae
l’organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione.

Articolo 85
Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari
e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o
timbrato dall’organizzatore o venditore.
Articolo 86
Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno
frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore
o venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi
di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti
a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi
all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il
suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385
del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto
non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della
controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il
viaggiatore;
f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 100;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del
ritorno, tipo di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria
turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili,
nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello
Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa
la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del
viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente
previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore
o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un
terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento
o l’inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione
alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’articolo 91.
Codice del consumo 57
Parte III - Il rapporto di consumo Artt. 87-88
Articolo 87
Informazione del consumatore
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore
o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti
le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea
in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché
gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore
per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore
o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà
in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire
un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura
delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il
rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute
nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio
offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo
mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.
Articolo 88
Opuscolo informativo
1. L’opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il
livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello
Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l’itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro
dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini
per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per
l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il
versamento del saldo;
g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per
l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore
deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai
sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali
commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in
relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi
indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del
contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto,
successivamente alla stipulazione.
Articolo 89
Cessione del contratto
1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore
o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza,
di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del
cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore
o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente
derivanti dalla cessione.
Articolo 90
Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle
parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con
la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del
trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco
o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono
essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo
nel suo originario ammontare.
3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente
può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la
partenza.

Articolo 91
Modifiche delle condizioni contrattuali
1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso
in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del
prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può
recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo
92.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non
può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la
prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico
del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del
danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per
un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto
equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e
gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Articolo 92
Diritti del consumatore in caso
di recesso o annullamento del servizio
1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e
91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi
motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un
altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di
prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione
della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal
momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni
ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente
richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni
prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso
in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.

Articolo 93
Mancato o inesatto adempimento
1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico,
l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le
rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è
stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non
imputabile.
2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque
tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro
confronti.
Articolo 94
Responsabilità per danni alla persona
1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti
delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia
o l’Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia
del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19
maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto
ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di
Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n.
1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell’organizzatore e del venditore, così
come recepite nell’ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni,
rese esecutive nell’ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell’Unione
europea ovvero la stessa Unione europea.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del
viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto
attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico
per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al
comma 1.
Articolo 95
Responsabilità per danni diversi
da quelli alla persona
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione
degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice,
limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento
o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico.

2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore
a quanto previsto dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto
di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27
dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei
limiti previsti dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto
di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva
dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del
codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore
nel luogo della partenza.
Articolo 96
Esonero di responsabilità
1. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli
94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore
o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero
da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L’organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso
del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in
ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento
del contratto sia a questo ultimo imputabile.
Articolo 97
Diritto di surrogazione
1. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i
diritti e azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.
Articolo 98
Reclamo
1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore
senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

Articolo 99
Assicurazione
1. L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità
civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.
Articolo 100
Fondo di garanzia
1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo nazionale di garanzia,
per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore,
il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso
di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in
caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze,
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell’ammontare
del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 99, che è
versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente
alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
TITOLO V
Erogazione di servizi pubblici
CAPO I
Servizi pubblici
Articolo 101
Norma di rinvio
1. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti
degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi
e dei criteri previsti della normativa vigente in materia.
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati
e adeguatamente resi pubblici.
3. Agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure
di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi.
4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l’obbligo di adottare,
attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori,
apposite carte dei servizi.

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