1. Accordo di Cavour ( 1561 )
Capitulazioni et articuli ultimamente accordati tra l' Illustrissimo Signor Monsignore di Racconigi da parte di Sua Altezza et quelli delle valli di Piemonte chiamati valdesi. Che si spediranno lettere patenti di Sua Altezza per le quali sara' manifesto che fa remissione et perdona a quelli delle Valli...et a tutti quelli che a loro paiono haver dato aiuto degl' errori nei quali potrebbero essere incorsi, si' per haver pigliate l' armi contra Sua Altezza come contra li Signori e Genti luomini particolari, li quali governano, et tiene in sua protettione. Che sara' permesso a quelli d' Angrogna, Bobio, Villaro, Valguichart, Rora, et membra della Valle di San Martino, di poter far predicare et altri ministerii della loro Religione nelli luoghi ordinarii.
Che non sara' lecito alle sopradete membra delle Valli di Lucerna e di San Martino, venire nel restante de confini di quelle, ne' nel resto del Dominio di Sua Altezza, ne' passare li termini per far prediche, congregationi, o dispute havendo solamente liberta' di cio' fare nelli loro confini; et caso che fussero interrogati della loro fede, potranno rispondere senza incorrere in pena alcuna, reale o personale. Sara' permesso di fare il simile a quelli della Parrocchia di Pinacchia della Valle di Perosa, et a quelli che al presente sono fugitivi per causa della detta religione, et solevane fare andare alle Prediche, Congreghe et altri ministerii di quella Religione, di far il medesimo nel luogo chiamato il Grandobion. Sara' permesso a quelli della Parochia di San Germano della valle di Perusa et a queeli della Rocca piata...d' haver un Ministro....
Sara' permesso a tutti quelli delle citta' e ville delle dette Valli, di quali al presente sono fugitivi e perseverano nella detta religione, non ostante qualsivoglia promessa o abiuratione...di andarsene et ritorna re nelle loro case con le sue famiglie...andando et venedo alle prediche, congregationi, che per loro Ministri si faranno nelli luoghi sopre deputati, purche' osservino tutto cio' che e' detto sopra. Et perche' molti delle dette citta' et ville habitano fuori delli termini assegnati alle Prediche, havendo bisogno di essere visitati o d' altre cose conforme alla detta loro Religione, sara' permesso a loro Mini stri li quali habitaranno dentro a li termini, senza preiudicio loro visitarli et aggiutarli con li ministe rii che li saranno necessarii, purche' non faccino prediche, ne' congregationi suspette.
Saranno li sopradetti della detta Valle provisti di buona giustizia onde conosceranno di essere sotto la protetione di Sua Altezza, come tutti gli altri sudditi. non sara' costretto far le spese...
Sara' lecito alli sopradetti prima di licenziare li Ministri che piacera' a Sua Altezza, che siano licenziati, di ricercarne e farne venir delli altri, in luogo di quelli... Finalmente a tutti li sopradetti delle valli et a quelli di Meane, Rccapiatta, et San Bartolomeo di qualsivoglia grado et qualita' che siano, purche' non siano Ministri, sara' lecito et permesso di poter conversare et habitare in comune conversatione con gl' altri sudditi di Sua Altezza ; et potranno habita re, andare et tornare per tutti li luoghi et paesi di Sua Altezza, vendere et comprare, trafigare in tutte le sorti di Mercantie et in tutti li luoghi et paesi di Sua Altezza come di sopra, purche' non predichino ne facciano Congragationi, ne' dispute; et quelli li quali sono tra li termini non habitino fuori di quelli, et quelli che sono Citta' et Ville delle gia' dette Valli non habitino fuori di quelle ne' fuori dei loro confini. Et che cio' facendo non saranno molestati in niuna maniera, ne' saranno fastiditi realmente, ne' personalmente; anzi habiteranno sotto la protezione di Sua Altezza. Et per assicurazione di tutte le cose sopra dette Giorgio Monastero, Sindaco di Angrogna et amba sciatore di quelle Valli;Costanzo di Alestini altrimenti Rimbaldo, Sindaco d'Avillaro; Pirone Ardimio, mandato della Comunita' di Bobio; Michele Raimondetto, mandato dalla Communita' di Tagliaret della Rucia di Bonet confini della Torre; Giovanni Malanotte, mandato da particolari di S.Giovanni; Pietro Pascale, mandato dalla Communita' della Valle di San Martino; Tomaso Romano di San Germano, mandato dalla Communita' del detto luogo et da tutta la Valle di Perusa, promettono per loro et le loro Communita', mentre che il conte nuto delle Capitulationi sopra dette sara' inviolabilmente osservato, et in caso di inosservanza, si promet tono a tali pene che piacera' a Sua Altezza, promettendo similmente far approvare et confirmare la detta promessa per li capi delle case delle dette Communita'. L'Illustre Signore Monsignor di Racconigi promette che Sua Altezza ratifichera' et approvara' le su dette Capitulationi a li sopradette, in generale et particolare; a intercessione della Serenissima Madama la Principessa, et della sua gratia speciale. Et in fede di cio' il sopradetto Monsignor di Racconigi ha con firmato le sopradette Capitulationi di sua mano propria, et si sono sottoscritti li Ministri a nome di tutte le loro Communita'.
A Cavore il quinto di Giugno 1561
Francesco Valla Ministro di Villaro
Claudio Bergio Ministro di Tagliaret
Capitulationi et articoli ultimamente accordati tra l'Illustrissimo Signor Monsignore di Racconigi da parte di Sua Altezza e quelli delle valli di Piemonte chiamati Valdesi; Manoscritti: Archivio di Stato di Torino e Biblioteca Vaticana, in Histoire memorable... a cura di E. Balmas, Torino, 1972, pp. 125 ss.
2. Editto di ristabilimento ( 23 maggio 1694 )
Sendo stati obbligati dalle reiterate e premurose instanze di prepotenza straniera nell'anno 1686 a far pubblicare gli editti delli 31 gennaio e 9 aprile contro li nostri fedeli religionari delle Valli di Lucerna, Perosa e San Martino e delli luoghi adiacenti, cioe' Prarustino, San Bartolomeo e Roccapiatta ed avendoci gia' invitati a riceverli nella nostra buona grazia le prove manifeste di fedelta', et autentici attestati di zelo per il servizio nostro che ci hanno dati e continuano a darci li nostri sudditi religiona ri, come anche la consideratione, in cui sono appresso di noi le istanze fatte dalla Maesta' del Re d'In ghilterra e dall' alte potenze e' Stati Generali delle provincie unite de' Paesi Bassi, abbiamo stimato per questi motivi di non dover differire piu' oltre di far apparire, che si trovano intieramente ristabiliti a rendersene piu' degni. Quindi e' che per le presenti, quali vogliamo ch' abbino forza d' Editto, di certa scienza, piena possanza, autorita' assoluta, e col parere del Consiglio, rivocando e annullando. Come revo chiampo et annulliamo li detti Editti delli 31 gennaio e 9 aprile 1686, e le loro interinazioni, come altre si' le dichiarazioni di pene le Sentenza. Ordinanze e tutti gli altri Atti, et Ordini fatti in esecuzione delli detti Editti in odio dei sudetti Religionari, in modo tale, che restino in avvenire di niuna forza et effetto, come se mai fossero seguiti. Facciamo a detti Religionari ampia grazia, in intiera remissione, assolutione et abolitione, in quanto sia, o fosse di bisogno di tutte le contravventioni ai detti Editti, e di tutti gli altri eccessi di qualsivoglia natura, e qualita' per enormi che possano essere ascritti ai medesimi Religionari, che richiedessero specifica, et individual mentione, e di tutte le pene dichiarate et incorse per essi tanto in generale, quanto in particolare; restituiamo detti Religionari, e tutti quelli, che avessero loro prestato aiuto, conseglio e favore, nel pristino honore, e nella nostra buona grazia, com' erano avanti le contravventioni alli detti Editti, ordinando, che tutti quelli de' sudditi Religionari, che si trovassero ancora detenuti, siano immediatamente liberati, e che tutti li figlioli dell' uno, e dell' altro sesso di qualsivoglia eta', et in qualunque luogo si trovino de' nostri Stati, siano restituiti senza pagamento d' alcuna spesa, e lasciati in piena liberta' di ritornare con li loro parenti nelle dette Valli, e professarvi la loro Religione, senza che possano essere ricercati e molestati tanto essi, che qualsivoglia altro per causa di qualche atto della loro Religione, e delle abiurazioni, che potessero aver fatto essi, o loro padri, come seguite per violenza. Inhibendo al detto effetto a chi si sia di frapporre alcun impedimen to, ne' difficolta' col nasconderli, od altra forma al loro ritorno nelle dette Valli, e molto meno di far loro la minima violanza, la qual sara' parimenti vietata a' sudetti Religionari contro quei Cattolizzati che vorranno rimanere in questi Stati, e continuar a professar la Religione Cattolica. Volendo, che li nostri Governatori, e Giudici de' Luoghi siano tenuti a vigilare all' esecuzione di quanto sopra, e che detti Religionari dell' uno, e dell' altro sesso non siano in alcun modo forzati, ne' impediti d' usare in questo del loro libero arbitrio, e piena liberta' di ritornare nelle suddette Valli. Rimettendo li detti Religiona ri, e volendo che siano mantenuti con loro figlioli, e posterita' nel possesso di tutti, e caduno di loro antichi diritti, editti, costumi, usanze, e privilegi tanto rispetto alle loro habitationi, negocio, et esercizio della Religione, che professano, quanto d' ogni altra cosa, niuna eccettuaua com' erano avanti li suddetti Editti, ristabilendo e reintegrando li Religionari nel quieto e pacifico possesso, e godimento di tutti li loro beni, fondi, case, heredita', nomi, ragioni et azioni, e tutte le altre cose, che si troveran no in essere, in natura, e che potranno giustificare per ogni sorta di prova aver loro spettato immediata mente avanti li suddetti Editti. Ordinando a tutti quelli che potessero essere in possesso sotto qualsivo glia titolo de' beni, et effetti ch' anno appartenuto come sovra alli Religionari avanti detti Editti, che nella suddetta conformita' li rimettano, e ne lascino il loro libero et pacifico godimento anzi senza inqui tarli in qualsivoglia modo, ne' hora, ne' all' avvenire sotto qualunque pretesto: Inhibendo loro, et alli loro adherenti hora, et all' avvenire per conto delle suddette contravvenzioni, annessi, connessi e dipen denti, da Magistrati, Giudici, Ufficiali Fiscali, e da chiunque altro sia spediente, ogni ulteriore molestia si reale che personale, in modo che non possano mai piu' essere ricercati si in generale, che in particola re; meno inquitati in qualsivoglia modo nelle loro persone, e beni per le suddette contravvenzioni, ne' per alcun atto della loro religione, e delle loro abiurationi, che possano avere fatte per essere seguite come sopra per atti violenti: e pero' inseguendo l' esmpio del praticato anco in altre volte in consimili casi da nostri Antecessori, imponiamo al Fisco nostro et a chiunque altro fia spediente, perpetuo, e finale silen zio. Dichiarando sin hora nullo, tutto cio', che venisse a seguire in contrario; Promettendo la nostra protettione a tutti quelli, che saranno inquietati contro la presente nostra Dichiarazione. Permettiamo inoltre ad ogni persona nata nella medesima Religione, e quella professante, d' andarsi liberamente a stabilire nelle suddette Valli, prestando pero' prima nelle mani del nostro Gran Cancelliere il solito, e dovuto giuramento di fedelta', e di vivere, et essere buoni, fedeli, et ubbidienti Sudditi nostri, e de' nostri Successori alla Corona, durante il loro soggiorno nelle dette valli nelle quali potran no possedere fondi tra i limiti prescritti, e cosi' vi godranno delli stessi privilegi, e prerogative niuna eccettuata, delle quali godono, e possono godere li Religionari naturali del paese, eccettuati li Francesi, a favore delli quali questa concessione si stendera' indifferentemente durante la presente guerra, e dopo fatta la pace sara' solo a favore di queeli, li quali saranno usciti di Francia a causa della loro Religio ne, e non vi saranno ristabiliti dappoi; di piu' quanto a quelli delle Valli di Pragellato, che professano la stessa Religione, questa concessione non avra' luogo a favor loro, che per il termine di dieci anni dopo la pace: Dichiarando inoltre, che quelli delle dette Valli di Pragellato, e la Perosa, li quali avranno occasione di venire a stabilirsi in quelle di Lucerna, et altre dipendenti dal nostro dominio fra le nomina te nel presente Editto per causa di qualche Heredita', sostituzione, o matrimonio potranno farlo in ogni tempo, purche' vengano a stabilirsi fissamente, lasciando il soggiorno di dette Valli di Pragellato, e di Perosa, volendo pero', che li suddetti religionari Valdesi, e li Forestieri, che fossero per stabilirsi nelle dette Valli non possano in nussun modo molestare li cattolici habitanti nelle medesime sotto qualsivo glia pretesto. Permettiamo inoltre a tutti li Religionari habitanti in dette nostre Valli a comprar, et acquistare senza violenza, ma di buon grado, li beni si mobili, che immobili siti nei limiti delle nostre suddette nostre Valli in qualunque mani potessero essere; Mandiamo pertanto, e comandiamo a' Magistrati, Ministri, Ufficiali nostri, et a chiunque altro spettera' d' osservare, e far iviolabilmente, osservare le presenti, et al Senato, e Camera nostra di Piemonte d' internarle, et approvarle in tutto, e per tutto come dispongono, senza veruna difficolta', ne' contradizione. Volendo, che siano pubblicate ne' modi soliti ne' luoghi delle dette Valli, et altri ove sara' necessario, accio' niuno possa pretenderne causa d' ignoranza, e che alla copia stampata dal Stampator nostro Valletta si debba prestar tanta fede, quanto al proprio originale. Che tal' e' nostra mente. Dato in Torino li ventitre' maggio mille seicento novanta quattro. Fonte: M. Viora, " Storia sulle leggi sui Valdesi di Vittorio Amedeo II", Bologna, 1930, pag. 217.
3. Compendio degli editti ( 20 giugno 1730 )
Volendo Noi che i nostri sudditi Valdesi della Religione pretesa riformata, abitanti nelle valli di Luserna, S. Martino, Inverso, Perosa, e luoghi annessi di S. Bartolomeo, Prarostino e Roccapiatta continuino a goder delle disposizioni degli Editti si nostri, che de' Reali nostri antenati, e nello stesso tempo li osservino esattamente, e soddisfacciano atutte le obbligazioni, colle quali sono accompagnate, ci siamo mossi a di chiarare sopra alcuni di questi provvedimenti la nostra mente, per maggiormente facilitarne l' esecuzione, e cosi' anche esigerne un puntuale adempimento; onde per il presente, di Nostra certa scienza, e Regia autori ta', avuto il parere del nostro Consiglio, dichiariamo: 1. Che permettendo loro l' Editto del 25 giugni 1620 di travagliare ne' giorni di feste comandati dalla S. Chiesa, ma solamente nelle loro case, ed a porta serrata, vogliamo inoltre che possano far di piu' quelle opere pubbliche, che verranno permesse, tempo per tempo a' Cattolici, ed alle ore medesime, che a questi si assegnano, con cio', ch' uno di detti Valdesi per tutti gli altri ne domandi licenza al giudice, o Castellano, ed in quei luoghi, dove non sara' giudice o Castellano, basti, che la dimandi ad un Sindaco, o Consigliere Cattolico, nei luoghi, dove ce ne sara'.
2. Che resti bensi' loro permesso di acquistare, accomprare senza violenza, ma di buon grado, beni mobili, ed immobili, ne' limiti suddetti solamente; con cio' che quanto a' beni, che potessero avere acqui stati fuori di detti limiti, debba il Senato dare di quelle provvisioni, che stimera' conforme a ragione e giustizia.
3. Che si osservi il disposto dagli Editti, in ordine all' accompagnamento de' cadaveri alla sepol tura, e rispetto a' cimiteri de' suddetti Valdesi. E dovendo i cimiteri essere fuori de' luoghi, discosti dalle strade pubbliche, e non cinti d' alcuna sorte, vogliamo ben pero' permettere, che restino nello stato in cui si trovano quelli di Rorata, Torre, Villar e Bobbio. 4. E come quelle persone, che sono nate, e battezzate in dette Valli nella Religione Cattolica avanti l' anno 1686, o che nate e battezzate in detta Religione fuori de' limiti fanno apostatato, dovrebbe ro a forma degli antichi editti subire la pena di morte, e confisca de' beni, come altres' li relapsi che si erano volontariamente fatti Cattolici avanti detto anno 1686, e indi sono ritornati alla R. P. R. e quelli che, pure volontariamente dopo l' anno 1696, si sono resi Cattolici, poscia ritornati alla suddetta Religio ne, vogliamo ben pero' far provare a tutti li suddetti gli effetti della nostra clemenza, con far loro grazie delle dette pene, nelle quali sono incorsi; con cio' pero', che debbano ritornare al grembo della nostra Santa Fede Cattolica fra mesi sei, o assentarsi da tutti li stati nostri fra detto tempo, in qual caso permettiamo loro anche di vendere i propri beni.
5. Non dovendosi a forma dell' Editto 23 maggio 1694 permettere, che vengano a stabilirsi nelle dette valli Francesi, venendo a dirittura dalla Francia, a causa della Religione, ne' anche quelli, che prima usciti da detto Regno per la medesima causa, si sono ristabiliti in esso, ne' in conseguenza tollerar gli in dette valli, e luoghi annessi, ordiniamo a quelli, che si trovano nel caso, di assentare da' Nostri Stati fra sei mesi, con facolta' di vendere i loro beni, e proibizione di ritornare nelle dette valli e lioghi ed a' detti Valdesi di riceverli ne' alcuni altri che fossero nello stesso caso, sotto pena quanto a' detti Francesi della pubblica fustigazione per la prima volta, e di cinque anni di galera, essendo recidivi; e quanto a' Valdesi d' un tratto di corda per la prima volta e della pubblica fustigazione, essendo recidi vi.
7. Che ricevendo i sudditi Valdesi sovvenzioni dalle Potenze straniere a titolo di elemosina, lo permettiamo bastando solo, che dieno specifica notizia di quello che riceveranno ( e sieno tenuti di farlo ) al Prefetto della Provincia.
8. Che resti loro permessa l' entrata de' libri della loro Religione, con cio' che si deputi da' medesimi, una persona fissa per smaltirli, o distribuirli, la quale dovra' passare sottomissione nelle mani del nostro Gran Cancelliere, di farlo solo a quelli della suddetta Religione, e nei suddetti limiti, sotto pena di scudi cinquanta d' oro ogni volta che tanto la detta persona, che ogni altra della stessa Religione, venisse a comunicarli in alcun modo a' Cattolici, tanto dentro che fuori detti limiti, e quella maggiore ad arbitrio del Senato, di estendersi eziandio alla corporale in caso di recidiva. 9. Non dovendo permettere, che nelle Valli e luoghi suddetti fabbrichino nuovi templi oltre quelli, cvhe attualmente si trovano, vogliamo ben permettere che sussista lòa capanna di S. Bartolomeo, non ostante che non sia stata fabbricata che nel 1692, con cio' pero', che non vi si faccia accrescimento, ne' ristora zione, ad effetto che le cose si riducano nel loro pristino stato, in cui si trovavano nel detto anno 1686, e che il ministro, che prima abitava in Roccapiatta, ritorni ad abitarvi, senza che possi fare la sua resi denza in S. Bartolomeo.
10. Sara' permesso a' detti nostri sudditi Valdesi di eleggere fra essi maestri di scuola della loro Religione, purche' non ammettano alle loro scuole alcun cattolico, ma i soli figliuoli di detti Valdesi, sotto pena di scudi venticinque d' oro per ogni figliuolo che ammettessero oltre li suddetti, e del bando in caso di recidiva; e che dette scuole sieno tenute in quei quartieri de' rispettivi luoghi, ne' quali vi sara' la minor mistura di Cattolici.
11. E ad effetto di evitare gli abusi che nascono dalle persone del Pragelato, che indifferentemente si ammettono ne' tempi delle suddette Valli, e luoghi annessi, resta cio' loro onninamente proibito. Mandiamo pertanto al Senato nostro di Piemonte di registrare e pubblicare il presente, come anche d' osservare e far osservare gli altri Editti e ordini si de' Nostri Reali Antenati, che nostri, in tutte loro disposizioni, che non sono con questo state diversamente dichiarate; che tal e' nostra mente. Dat. in Torino li' 20 del mese di giugno, l' anno del Signore 1730 e del nostro Regno il decimo ottavo.
Fonte: A. Armand Hugon, "Storia dei Valdesi" II, Torino, Claudiana, 1974.
4. Compendio degli editti ( 1740 )
In occasione di processione o che si porti il St.mo Sacramento, dovere gli eretici, dovunque occor rera' il passaggio delle medesime e dell' altro, subito levarsi il cappello in segno di riverenza... (Editto del 25 giugno 1620)
L' esercizio della religione pretesa riformata non potersi praticare fuori dei limiti tollerati, restando proibito alli ministri ed eretici di predicare, far congregazioni ed altri ministeri eretici altro ve, o ad ogni persona d' assistere, non potendo nemmeno verun eretico tener scuola fuori di detti luoghi tollerati ne' in pubblico ne' in privato.
(Editto del 25 febbraio 1602)
Le localita' nelle quali sono tollerati i Religionari essere le seguenti, cioe': nella Valle di Luserna: Angrogna, La Torre, S Giovanni, Villar, Bobbio e Rora. Nella Valle dell' Inverso Perosa al di la' del Chisone: Inverso porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, S. Germano e Chianuviere ossia Villar alto; nella Valle di San Martino: Rioclaretto, Prali, Massello, Salsa, Rodoretto, Traverso, Chiabrano, S. Martino, Faetto, Bovile, Perrero, e nel mandamento di San Secondo: Roccapiatta, San Bartolomeo e Prarostino. Resta proibito agli abitanti dfelle Valli di trattare nei loro templi d' altro che del culto divino. (Editto del 20 febbraio 1596)
Resta proibito ai religionari di seppellire i loro defunti nei cimiteri dei cattolici; resta concesso d' aver loro cimiteri in altro sito fuori delle terre, e discosti dalle strade pubbliche e a spese loro, senza poterli cingere di muri, siepi o altra cosa.
(Editto del 2 luglio 1618)
Restagli ancora proibito di accompagnare i loro defunti alla sepoltura in maggior numero di sei persone, ma pero' senza armi offensive ne' difensive.
(Editto del 2 luglio 1618)
I figliuoli dei religionari non potranno essere tolti ai loro parenti sotto pretesto che voglino abbracciare la religione cattolica mentre sono in eta' minore, cioe' i maschi di 12, le femmine di 10 anni. (Editto del 18 agosto 1655)
Non esser lecito ai valdesi maritarsi con donne cattoliche ne' delle donne eretiche con uomini cattolici, salvo che vi preceda autentica promessa dell' eretico di cattolizzarsi e che ne segua fra breve termine l' effetto.
(Editto del 25 febbraio 1602)
Restar proibito ai valdesi far adunanze ossia Sinodi o colloqui senza licenza di Sua Maesta' e l' intervento della persona a cio' deputata dalla medesima. (Editto del 15 gennaio 1602)
Poter li cattolici della Valli servirsi degli operai e manovali eretici, e viceversa, con che pero' non abitino insieme ne' si tengano per servizi ordinari.
(Memoria del 29 marzo 1602)
Potere li religionari andare a mietere e fare aratura fuori dei limiti, con che pero' si astenghino do dogmatizzare, essendo proibito codi' ai medesimi che alli loro recrutatori d' interrogarsi gli uni gli altri, ne' di rispondere in materia di religione.
(Memoria del 9 aprile 1603)
Compendio degli Editti concernenti i Valdesi (1740),
in A. Armand Hugon, " Storia dei Valdesi, vol. II ", pp 236 ss. 5. Emancipazione albertina ( 17 febbraio 1848 )
Carlo Alberto, per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, duca di Savoia, di Genova, ecc. ecc., principe di Piemonte, ecc. ecc.
Prendendo in considerazione la fedelta' ed i buoni sentimenti delle popolazioni Valdesi, i Reali Nostri Precedessori hanno gradatamente e con successivi provvedimenti abrogate in parte o moderate le leggi che anticamente restringevano le lror capacita' civili. E Noi stessi, seguendone le traccie, abbiamo conce dute a que' Nostri sudditi sempre piu' ampie facilitazioni, accordando frequenti e larghe dispense dalla osservanza delle leggi medesime. Ora poi che, cessati i motivi da cui quelle restrizioni erano state sugge rite, puo' compiersi il sistema a loro favore progressivamente gia' adottato. Ci siamo di buon grado riso luti a farli partecipi di tutti i vantaggi conciliabili con le massime generali della nostra legislazione. Eppercio' per le seguenti, di Nostra certa scienza, Regia autorita', avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed quanto segue:
I Valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici de' Nostri sudditi; a frequen tare le scuole dentro e fuori delle Universita', ed a conseguire i gradi accademici. Nulla pero' e' innovato quanto all' esercizio del loro culto ed alle scuole da essi dirette. Date in Torino, addi' diciasette del mese di febbraio, l' anno del Signore mille ottocento quaran totto e del Regno Nostro il Decimottavo.
Er. Comba, " Storia dei Valdesi ", p. 339. 6. Legge sui culti ammessi ( 24 giugno 1929, n. 1159 ) Disposizioni sull' esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.
Art. 1. Sono ammessi nel Regno culti diversi dalla Religione Cattolica Apostolica e Romana, purche' non professino princìpi e non seguano riti contrari all' ordine pubblico o al buon costume. L' esercizio, anche pubblico, di tali culti e' libero. Art. 2. Gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con Regio Decreto su proposta del Ministro per l' Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consi glio dei Ministri.
Essi sono soggetti alle leggi civili concernenti l' autorizzazione governativa per gli acquisti e per l' alienazione dei beni dei corpi morali.
Norme speciali per l' esercizio della vigilanza e del con trollo da parte dello Stato possono inol tre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale. Art. 3. Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notifi cate al Ministero dell' Interno per l' approvazione.
Nessun effetto civile puo' essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l' approvazione governativa.
Art. 4. La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e alla ammissibilita' alle cariche civili e militari.
Art. 5. La discussione in materia religiosa e' pienamente libera. Art. 6. I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequen taree i corsi d' istruzione religiosa nelle scuole pubbliche. Art. 7. Il matrimonio celebrato davanti alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l' ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti. Art. 8. Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichiararlo all' ufficiale dello stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio.
L' ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalita' preliminari e, dopo aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del Codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento con cui la nomina di questi venne approvata ai termini dell'art. 3.
Art. 9. Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli artt. 130, 131 e 132 del codice civile e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione dell'art. 95 del codice civile. L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto nella lingua italiana nelle forme stabilite dagli artt. 352 e 353 del codice civile per gli atti dello Stato civile e deve contenere le indicazioni richieste nell'art. 10 della presente legge. L'atto, cosi' compilato, sara' subito trasmesso in originale all'ufficiale dello Stato civile e, in ogni caso, non oltre i 5 giorni dalla celebrazione.
Art. 10. L'ufficiale dello Stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le 24 ore, la trascrizione nei registri dello Stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni: il nome e cognome, l'eta' e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;
il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori; la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa; la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge; il luogo e la data in cui segui' la celebrazione del matrimonio; il nome e il cognome del ministro del culto dinanzi al quale segui' la celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello Stato civile deve dare avviso al procuratore del Re, nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del Regio decreto 15 novembre 1865, num. 2602, per l'ordinamento dello Stato civile. Art. 11. Al matrimonio celebrato davanti il ministro di un culto ammesso nello Stato e debitamente trascritto nei registri dello Stato civile, si applicano anche per quanto riguarda le domande di nullita', tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello Stato civile. Art. 12. Agli effetti dell'art. 124 del Codice civile e' parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio della autorizzazione prevista nell'art. 8 della presente legge. Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del Codice civile, l'ufficiale dello Stato civile che omette di eseguire la trasrizione dell'atto di matrimonio entro il termine indicato nell'art. 10 della presente legge.
Art. 14. Il Governo del Re ha facolta' di emanare le norme per l'attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, e di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Fonte: F. Giampiccoli, "Liberi ma diseguali", in Attualita' protestante n° 52/53, pag. 65.
7. Regio decreto 28 febbraio 1930 n. 289
Norme per l' attuazione della legge 24 giugno 1929, n° 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.
[ Art. 1. Per l' esercizio pubblico dei culti ammessi nel regno, i fedeli di ciascun culto possono avere un proprio tempio od oratorio.
L' apertura di un tempio od oratorio al culto deve essere chiesta dal ministro del rispettivo culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata ai termini dell' art. 3 della legge, con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto e corredata dei documenti atti a provare che il tempio od oratorio e' necessario per soddisfare i bisogni religiosi di importanti nuclei di fedeli ed e' fornito di mezzi sufficienti per sostenere le spese di manutenzione. L' apertura e' autorizzata con decreto Reale emanato su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto con quello dell' interno. ] [ Art. 2. I fedeli di un culto ammesso nel Regno sono, senza preventiva autorizzazione dell' autori ta' governativa, tenere negli edifici, aperti al culto a norma dell' articolo precedente, riunioni pubbliche per il compimento di cerimonie religiose o di altri atti di culto, a condizione che la riunione sia presie duta od autorizzata da un ministro di culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell' art. 3 della legge. In tutti gli altri casi si applicano le norme comuni per le riunioni pubbliche. ] Art. 3. I ministri di un culto ammesso nel Regno, la cui nomina dei quali sia stata approvata a termini dell' art. 3 della legge, possono pubblicare ed affiggere nell' interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al proprio culto gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, sdenza particolare licenza di autorita' di pubblica sicurezza e con esenzione di tasse. Tali atti debbono essere sempre scritti in lingua italiana, sdalva la facolta' di aggiungere, accan to al testo italiano, la traduzione in altre lingue.
Art. 4. I ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono, senz' alcuna ingerenza delle autorita' civili, eseguire collette nell' interno ed all' ingresso degli edifici destinati al proprio culto. Art. 5. I ministri dei culti ammessi nel Regno possono essere autorizzati a frequentare i luoghi di cura e di ritiro per prestare l' assistenzaq religiosa ai ricoverasti cbhe la domandino. L' autorizzazione e' data da chi e' preposto alla direzione amministrativa del luogo di cura o di ritiro e deve indicare le modalita' e le cautele con cui l' assistenza deve essere prestata. Art. 6. I ministri dei culti ammessi nel Regno possono essere autorizzati a prestare l' assistenza religiosa agli internati di prevenzione negli istituti di prevenzione e di pena, ogni qual volta ne siano richiesti dagli internati stessi o dai familiari o da chi abbia la tutela giuridica degli medesimi, sotto l' osservanza delle norme contenute nei regolamenti speciali per detti istituti. Art. 7. In caso di mobilitazione di forze armate dello Stato, i ministri di culto ammesso nel Regno, la nomina dei quasli sia stata approvata a termini dell' art. 3 della legge, possono essere dispensati dalla chiamata alle armi su attestazione del Prefetto il quale dichiari che l' opera loro e' assolutamente indi spensabile ed insostituibile per l' assistenza religiosa dei fedeli affidati alle loro cure. Art. 8. In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, l' assistenza religiosa dei milita ri acattolici, da esercitarsi da ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata ai termini dell' art. 3 della legge, puo' essere autorizzata dall' autorita' militare cui e' stata affidata la suprema direzione delle attivita' belliche. Alla stessa autorita' spetta di stabilire le norme e le cautele con le quali tale assistenza puo' essere esrcitata.
Art. 9. Gli studenti delle scuole teologiche, riconosciute dallo Stato, dei culti diversi dalla religione cattolica, o delle scuole rabbiniche, ugualmente riconosciute, possono in tempo di pace essere ammessi al beneficio del ritardo del servizio alle armi ai sensi degli articoli 98 e 100 del testo unico delle leggi di reclutamento del Regio esercito approvato dal R. decreto 5 agosto 1927, n° 1437 per coloro che frequentano corsi di studi nelle scuole stesse equiparabili a quelli dell' universita' o dell' ultimo anno delle scuole medie di grado superiore.
Art. 10. L' erezione in ente morale degli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato puo' essere chiesta da qualsiasi interessato con domanda diretta al Ministro dell' Interno. La domanda e' presentata alla Prefettura e deve essere corredata dal testo dello statuto dell' ente da cui risultino lo scopo, gli organi di amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finan ziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini. Con il decreto di erezione puo' stabilirsi che il legittimo rappresentante dell' ente sia il citta dino italiano. In ogni caso, pero', il legittimo rappresentante dell' ente deve avere il domicilio nel Regno.
Art. 11. Ove lo statuto di un istituto di culti diversi dalla religione dello Stato, non vi provveda si deve nel decreto di erezione dell'istituto stesso in ente morale, disporre circa le finalita' alle quali saranno devoluti i beni dell'ente, in caso di estinzione del medesimo per qualsiasi causa. Di regola devono essere preferite le finalita' di istruzione, di educazione o di beneficenza a favore dei naturali del luogo in cui l'ente svolge la propria azione. Art. 12. Relativamente agli atti compiuti nell'interesse di istituti, eretti in ente morale, dei culti ammessi nello stato, il fine del culto e', a tutti gli effetti tributari, equiparato a quello di beneficenza e di istruzione.
Art. 13. Oltre alle norme speciali stabilite nel decreto di erezione in ente morale, gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato, sono soggetti alla vigilanza e alla tutela governativa. Tutte le attribuzioni spettanti allo Stato sugli istituti sopra menzionati sono esercitate dal Ministro dell' Interno e dagli organi dal medesimo dipendenti. Art. 14. La vigilanza governativa di cui all' articolo precedente include la facolta' di ordinare visite ed ispezioni agli istituti indicati nell' articolo stesso. Quando siano accertate comunque, gravi irregolarita' nell' amministrazione di tali istituti ovvero quando l' amministrazione non sia in grado di funzionare, il Ministro dell' Interno puo' sciogliere l' amministrazione medesima e nominare un commissario governativo per la temporanea gestione. Art. 15. In qualunque tempo, con decreto Regale su proposta del Ministero dell' Interno, udito il Consiglio di Stato, puo' essere dichiarata la nullita' di atti o deliberazioni degli istituti indicati nell' articolo 13; quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti. Art. 16. Gli Istituti indicati nell' art. 13 non possono acquistare beni immobili ne' accettare donazioni, eredita' o legati senza preventiva autorizzazione. L' autorizzazione e' concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Coinsiglio di Stato, quandi si tratti di acquisti a titolo oneroso di mmobili il cui valore sia superiore alle £. 25 milioni, ovvero di accettazione di donazio ni, eredita' o legati che comprendano beni immobili di valore superiore alle £. 25 milioni. Negli altri casi l' autorizzazione e' concessa con decreto del Prefetto della Provincia nella quale ha sede l' ente, ossreva te in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n° 218, e nel relativo regolamento approvato con R. D. 26 luglio 1896, n° 361. Art. 17. Nel caso che manchi l' autorizzazione di cui all' art. precedente, gli acquisti e le accettazioni, anche fatti per interposta persona, sono nulli. La dichiarazione di nullita' puo' essere promossa in ogni tempo dal Pubblico Ministero o da chiunque vi abbia interesse.
Art.18. Le domande intese ad pttenere, ai sensi dell' articolo 2 della leghge, l' autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti alienazione di beni, devono essere presentate dai legali rappresentanti degli Istituti alle Prefetture e dirette al Ministero dell' Interno. Fra gli atti o contratti per i quali e' necessaria l' autorizzazione governativa si comprendono, oltre le alienazioni propriamente dette, le affrancazioni di censi e di canoni, i mutui, gli atterramenti di piante di alto fusto, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni ultra novennali di immobili, le liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale dell' Istituto. Art. 19. Il Ministro per l' Interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto concedendo o negando l' autorizzazione:
1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le £. 15 milio ni;
2) quando si tratti di vendita o licitazione privata di beni per un valore eccedente le £. 20 milioni;
3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni eccedenti le £. 30 milioni; 4) quando si tratti di alcuno di altri atti o contratti indicati nel capoverso dell' art. precedente per un valore eccedente le £ 30 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassa tive di leggi o di sentenza passata in cosa giudicata. Negli altri casi l' autorizzazione e' data dal Pre fetto.
Art. 20. L' approvazione delle nomine dei ministri di culto di cui all' art. 3 della legge, e' chiesta con domanda diretta al Ministro dell' Interno dal ministro di culto interessato. La domanda e' presentata alla Prefettura e deve essere corredata dell' atto, in originale e copia autenticata dei documenti atti a provare che la nomina stessa e' avvenuta secondo le norme che regolano il culto a cui il ministro appartiene.
Qualora il culto non sia, o per erezione dei suoi Istituti in ente morale, od altrimenti, gia' noto al Governo, debbono essere fornite anche notizie circa la denominazione di esso, i suoi scopi, i suoi riti, i mezzi finanziari dei quali dispone, i nomi degli amministratori, l' autorita' ecclesiastica superiore da cui dipende.
Art. 21. Le Prefetture, assunte le informazioni necessarie per completare l'istruttoria e sentito il Prefetto della Provinia, in cui il ministro del culto esercita il suo ufficio, trasmettono gli atti al Ministero dell'Interno.
L'approvazione della nomina e' data con decreto del Ministro dell'Interno. Nel caso in cui i seguaci del culto, cui appartiene il ministro di culto che chiede l'approvazione della propria nomina, siano nella maggioranza cittadini italiani oppure nel caso in cui al ministro del culto spetti la facolta' di celebrare matrimoni religiosi dei propri fedeli con effetti civili, ai termini dell'art.7 della legge, il ministro del culto deve avere la cittadinanza italiana e sapere parlare la lingua italiana.
Art. 22. Copia del decreto ministeriale di approvazione della nomina dei ministri di culto e' comu nicata alla Prefettura, i quali ne trasmettono immediatamente copia all'ufficio dello stato civile del Comune in cui il ministro di culto ha la sua residenza per ragione del prprio ufficio.. Gli atti del proprio ministero compiuti dai ministri di culto sono operativi agli effetti civili della data del decreto Ministeriale di approvazione della nomina dei ministri medesimi. Art. 23. I genitori o chi ne fa le veci, i quali non desiderano che sia impartita ai loro figli l'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche debbono farne apposita dichiarazione scritta al capo dell'istituto scolastico all'inizio dell'anno scolastico. Quando il numero degli scolari lo giustifichi e quando per fondati motivi non possa esservi adibito il tempio, i padri di famiglia professanti un culto diverso dalla religione dello Stato possono ottenere che sia messo a loro disposizione qualche locale scolastico per l'insegnamento religioso dei propri figli; la domamda e' diretta al Provveditore agli studi, il quale, udito il Consiglio scolastico, puo' provvedere direttamente in senso favorevole. In caso diverso e sempre quando lo creda, ne riferisce al Ministro della Educazione nazionale, che decide di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto. Nel provve dimento di concessione dei locali si devono determinare i giorni e le ore nei quali l'insegnamento deve essereimpartito e le opportune cautele.
Art. 24. Quando il numero degli alunni lo giustifichi, gli istituti, eretti in ente morale, dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere autorizzati ad aprire, per i fedeli del rispettivo culto, scuole elementari da considerarsi, a termine delle disposizioni speciali vigenti, a sgravio totale o parziale degli obblighi delle Amministrazioni scolastiche o dei Comuni. Ogni provvedimento in proposito spetta al Ministro per l' educazione nazionale, che lo adottera' di concerto con quello per la giustizia e glli affari di culto. Art. 25. L' autorizzazione che l' ufficiale dello stato civile rilascia, a termini dell' art. 8 della legge, al ministro di un culto diverso dalla religione dello Stato per la celebrazione di un matrimo nio, comprendew la facolta' del ministro stesso di delegare, in caso di legittimo impedimento nell' ufficio, se pero' la nomina del medesimo e' stata debitamente approvata ai sensi dell' art. 3 della legge. Nella delega, che deve essere fatta per iscritto, il ministro delegante deve fart menzione dell' autorizzazione ricevuta e dell' impedimento sopravvenuto e deve indicare il ministro delegato e la data del provvedimento di approvazione della nomina dello stesso. L' atto di delega deve essere allegato all' originale dell' atto di matrimonio da trasmettersi all' ufficiale dello stato civile.
Art. 26. Se gli sposi domiciliano o risiedono in Comune diverso da quello di residenza del ministro di culto, innanzi al quale intendono celebrare il matrimonio, e si trasferiscono in quest' ultimo Comune per la celebrazione, l' ufficiale di stato civile della loro presenza richiede della celebrazione del matrimonio l' ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del ministro di culto e l' autorizzazione di cui all' articolo precedente e' data da quest' ultimo ufficiale di stato civile. Se, ivece il ministro di culto si trasferisce nel Comune del domicilio o della residenza degli sposi per celebrare il matrimonio, l' autorizzazione gli e' data dall' ufficiale dello stato civile del Comune stesso, dopo che si sara' fatto conoscere al medesimo con la esibizione degli occorrenti documenti e della copia del provvedimentodi approvaszione della sua nomina, a sensi dell' art. 3 della legge. Art. 27. La trasmissione dell' originale dell' atto di matrimonio e' fatta dal ministro di culto che lo celebra all' ufficio dello stato civile da cui fu rilasciata la relativa autorizzazione. Della ricezione dell' atto dev' essere data assicurazione al mittente. Nel caso previsto dal primo comma dell' articolo precedente l' ufficiale dello stato civile che rilascio' l' autorizzazione trasmette copia autentica dell' atto dell' ufficiale da cui venne richiesta. Avvenuta la trascrizione dell' atto di matrimonio nel registro dello stato civile, l' ufficiale che vi procedette vi da' notizia, con l' indicazione della data in cui avvenne, al ministro di culto che cele bro' il matrimonio.
In margine dei registri di matrimonio, parte§II, serie A, deve prendersi nota della trasmissione di tale notizia.
Art. 28. I ministri dei culti ammessi nello Stato non possono rilasciare copie ne' certificati degli atti di matrimonio celebrati davanti a loro.
Art. 29. I templi ed oratori dei culti diversi dalla religione di Stato che erano aperti al culto pubblico all' entrata in vigore della legge sull' esercizio dei culti stessi e gli istituti che erano eretti in ente morale sono dispensati dal provvedersi di una nuova autorizzazione o di un nuovo riconoscimento agli effetti civili.
Agli effetti del ritardo per gli studenti nel soddisfare gli obblighi militari di leva stabilito nell' art. 9, si considerano riconosciuti dallo Stato i Collegi rabbilici di Firenze, di Livorno e di Rodi e Facolta' teologiche Valdese, Battista, Metodista Episcopale, Weslesyana di Roma. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia insertito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Fonte: F. Giampiccoli, "Liberi ma diseguali", in attualita' protestante, n° 52/53 pag 67
8. Dalla Costituzione della Repubblica italiana
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia elle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono uguali davanti alla legge senza distin zione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali sociali [...].
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel prorpio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere dinanzi alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni. anche in luogo aperto al pubblico, non e' richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorita' che possono vietarle soltanto per comprevati motivi di sicurezza o di incolumita' pubblica. Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di esercitarla in privato o in pubblico il culto, purche' non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istitu zione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne' di speciali gravami fiscali per la costituzione, capacuta' giuridica e ogni forma di attivita'. Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scrit to ed ogni altro mezzo di diffusione [...].
9. Legge 11 agosto 1984, n° 449
Art. 1. I rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate della Tavola Valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulle base dell' intesa stipulata ilo 21 febbraio 1984, allegata alla presente legge.
Dalla data in entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applica bilita' nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n°1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n° 289.
Art. 2. La Repubblica italiana da' atto dell' autonomia e della indipendenza dell' ordinamento valdese.
La Repubblica italiana, richiamandosi ai dirirtti di liberta' garantiti dalla Costituzione, ricono sce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell' ambito dell' ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale. La Repubblica italiana accogliendo la richiesta della Tavola Valdese, provvede a cancellare dal bilancio dello Stato il capitolo delle spese fisse relativo all' assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subiti, dal regio vilglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di £. 7.754,75 annue. Art. 4. La Repubblica italiana prende atto che la Tavola Valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell' esercizio dei diritti di liberta' e garantiti dalla Costituzione, e non mediamte la tutela specifica del sentimento religioso. Art. 5. I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle localita' dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare. Ove nelle predette localita' non sia in atto alcuna attivita' di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola Valdese e competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari dipendono.
In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare competente adotta le misure per assicurare che il funerale segua secondo la liturgia evangelica.
I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono. Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale sono a carico deglil organi ecclesiastici competenti. Art. 6. L' assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, e' assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese. L' accesso di tali ministri ai predetti istituti a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.
Art. 7. Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repub blica 27 marzo 1969, n° 128.
Nel rispetto della liberta' di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l' assistenza spiri tuale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa e' assicurata nei detti ospedali senza limiti di orario a cura della direzione dell' ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.
Art. 8. Negli istituti penitenziari e' assicurata l' assistenza spirituale tramite ministri di culti designati dalla Tavola valdese.
A tal fine la Tavola valdese notifica all' autorita' competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili dell' assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorita' statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.
L'assistenza spirituale e' svolta nei suddetti istituti a richiesat dei detenuti o delle loro fami glie o ad iniziativa dei ministri di culto.
Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente da i detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.
Art. 9. La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventu' sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o di pratiche di culto.
La Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scu0le pub bliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni o altrimenti per dichia razione di uno dei loro genitori o tutori.
Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, ne' secondo orari che abbiano per detti alunni effetti comunque discriminanti. Art. 10. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promo zione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della societa', assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalita' sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti. Art. 11. La Repubblica italina, attesa la pluralita' dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazio ni alla casa comunale.
Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell'ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di leggi e ne da' attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguira' secondo le norme dell'ordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresi' attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura delgli articoli del codice civile al riguardo. Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rila sciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.
La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione e' fatta dal ministro di culto davanti al quale e' avvenuta la celebrazione all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le 24 ore dal ricevimento dell'atto e ne da' notizia al ministro di culto.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto. Art. 12. Fermo restando la personalita' giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficienza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i 15 Concistori delle chiese delle Valli Valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo art. 13, la Repubblica italiana riconosce la personalita' giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese, che allega quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l' ente e' stato eretto in istituto autonomo nell' ambito dell' ordinamento valdese.
Sulla base della documentazione ad essi fornita , i competenti organi statali verificano la rispon denza dell' ente di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.
Le attivita' di istruzione o di beneficienza svolta dagli enti ecclesiastici sopra menzionate, sono soggette, nel rispetto dell' autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concer nenti le stesse attivita' svolte da enti non ecclesiastici. Gli acquisti di beni immobili, l' accettazioni di donazioni ed eredita' e il conseguimento di legati sono soggetti all' autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche. La gestione ordinari e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e l' approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei mede simi.
La notifica dell' avvenuta revoca dell' erezione in istituto autonomo, da parte del Sinodo, determi na la cessazione con provvedimento statale di personalita' giuridica in ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio all' ente morale indicato nella medesima delibera sinodale. Il mutamento dei fini dell' ente comporta la revoca del riconoscimento della personalita' giuridica dell' ente medesimo.
Gli enti di cui al presente articolo nonche' quelli di cui al successivo art. 13 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.
Art. 13. Con l' entrata in vigore della presente legge, l' Istituto artigialli valdesi, con sede in Torino, ente morale come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, e' soppresso ed il relativo patrimonio e' devoluto alla tavola valdese che di tale ente riassume il fine. La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalita' giuridica, sono tra sformati in istituti autonomi nel quadro dell' ordinamento valdese ai sensi del precedente art. 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all' ordinamento del personale dipen dente, anche in ordine al trattamento di previdenza e quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.
In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e della Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell' agosto 1975, l' ente Chiesa evangelica metodista d' Italia ( CEMI ), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n° 602, conservando la personalita' giuridica ed il proprio patrimonio e' trasformato in istituto autonomo nel quadro dell' ordinamento valdese ai sensi del precedente art. 12, assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia ( OPCEMI ) ed e' regolato dallo statuto per esso emanato dal Sinodo valdese.
Art. 14. E' garantita l' autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente art. 7 secondo i criteri disposti dall' art. 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n° 132, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 15. Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facolta' valdese di teologia, sono rico nosciuti dalla Repubblica italiana.
Gli studenti della predetta facolta' possono usufruire degli stessi rinvii del servizio militare accordati agli studenti delle universita' statali.
La gestione e regolamento della Facolta', nonche' la nominba del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti, ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari. Art. 16. Nel rispetto della liberta' di religione, le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette chiese, nonche' le collette ai fini ecclesiastici avvengono senza autorizzazione ne' altra ingeren za da parte degli organi dello Stato.
Art. 17. La Repubblica italiana e la Tavola valdese collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste. Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali suddetti.
Art. 18. Per la formulazione delle norme di applicazione della presente legge, i competenti organi dello Stato e della Tavola valdese procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi relativi. Art. 19. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Art. 20. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dell'entrata in vigore della presente legge. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allega ta intesa, le parti tormneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di appro vazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresen tate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all'art. 8 della Costituzione, le intese del caso.
Fonte: A. Ribet, "Per una alternativa al concordato, Claudiana, Torino, 1988.
Per un confronto con gli ultimi dibattiti in tema di finanziamento statale, riportiamo, qui di seguito, alcuni articoli della legge 222/85 recante "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".
10. Legge n. 222/1985