casa familiare - Studio Legale Ranchetti

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L’assegnazione della casa coniugale

Fino al momento dell’entrata in vigore della legge 54 del gennaio 2006, la giurisprudenza, dopo alcuni contrasti, aveva strettamente correlato l’assegnazione della casa familiare all’affidamento della prole.
Il principio, d’altronde già previsto nella precedente formulazione dell’art. 155 c.c. secondo la quale “l’abitazione spetta di preferenza al coniuge cui vengono affidati i figli”, era giustificato dalla necessità di preservare ai figli il più possibile l’habitat domestico, inteso come centro di vita e di affetti.
Il nuovo art. 155-quater prevede l’assegnazione della casa familiare “tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.
Si tratta di un evidente rafforzamento della precedente legislazione, ed è facile prevedere che anche in caso di affidamento condiviso, la casa familiare sarà assegnata al genitore convivente, in altre parole al genitore insieme al quale i figli vivranno di più.
Va rilevato che il testo della norma parla genericamente di figli, non distinguendo tra minorenni e maggiorenni, perciò deve essere interpretata nel senso del diritto all’assegnazione della casa coniugale anche in presenza di soli figli maggiorenni.
In pratica saranno loro a decidere a quale genitore spetterà di (continuare ad) abitare nella casa familiare.
La nuova norma stabilisce che nella regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi si deve tenere conto dell’assegnazione della casa. In altri termini, l’assegnazione costituirà per l’assegnatario un beneficio economico che andrà a diminuire l’assegno di mantenimento a favore. E’ così evidenziato il vantaggio economico collegato all’assegnazione della casa familiare.
Per la prima volta nella legislazione italiana si tiene presente in qualche misura il diritto (costituzionalmente garantito) di proprietà che nel diritto di famiglia è sacrificato in favore del diritto (costituzionalmente garantito) della prole al mantenimento.
La nuova legge pone alcune precise condizioni per il “venir meno” dell’assegnazione della casa familiare.
L’espressione non sembra però comportare un automatico rilascio della casa familiare, dovendosi pur sempre ritenere necessario un ricorso al giudice, per chiedere la pronuncia della revoca dell’assegnazione.
Le ipotesi di revoca sono quattro: le prime due, del tutto razionali, reintegrano alla sua interezza il diritto di proprietà, quando non sussistono più le ragioni (e cioè le necessità abitative dei figli) che ne avevano consentito la sospensione.
Si tratta delle due ipotesi in cui l’assegnatario (ma sarebbe stato preferibile parlare dei figli) non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.
Ovviamente insieme all’assegnatario, si sarà verificato il trasferimento dell’abitazione del figlio, per cui ben può l’appartamento tornare nella disponibilità del proprietario.
Va segnalato che in caso di cambiamento di residenza o di domicilio, che interferisca con le modalità di affidamento, come ad esempio il trasferimento in altra città, l’altro coniuge può chiedere, ai sensi dell’art. 155-quater la ridefinizione dei provvedimenti, compresi quelli economici.
Gli altri due casi, relativi alla convivenza more uxorio ed al nuovo matrimonio dell’assegnatario, inducono qualche perplessità, che deriva dalla considerazione che per la revoca (prevista in queste due ipotesi dettagliatamente specificate, senza possibilità di discrezionalità o di interpretazioni più favorevoli per i figli minori) sia sufficiente un comportamento volontario del genitore affidatario per togliere al figlio assolutamente incolpevole la casa, e cioè quell’habitat domestico, inteso come centro di vita e di affetti, che aveva costituito il motivo determinante dell’assegnazione. Insomma, nelle due ipotesi di convivenza more uxorio o di nuove nozze, per la revoca dell’assegnazione sembra non avere più valore il principio del prioritario interesse del minore.
L’interprete non può che prendere atto della nuova disciplina, che è stata giustificata dalla considerazione di evitare al proprietario dell’immobile l’oltraggio di sapere che un altro uomo dorme nel suo letto. Ma si tratta di una magra giustificazione, che non tiene conto dell’interesse del minore, il quale dovrà subire non solo la coattiva convivenza con il secondo marito della madre, ma anche il coattivo trasferimento dalla casa familiare.
La norma prevede che l’assegnazione, pur essendo un diritto personale e non reale (e quindi un’eccezione rispetto agli altri diritti specificati nell’art. 2643 c.c.), sia trascrivibile e quindi opponibile ai terzi acquirenti, anche oltre il termine di nove anni, previsto in mancanza di trascrizione.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 6979/2007

Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 17 gennaio – 22 marzo 2007, n. 6979 Presidente Luccioli – Relatore Felicetti Pm Ceniccola – conforme - Ricorrente P.

Svolgimento del processo

1 P. Ubaldo, con ricorso 29 agosto 1995 al tribunale di Perugia chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dalla moglie B. Cesarina, con addebito alla medesima. La B. si costituiva chiedendo che la separazione fosse pronunciata con addebito al marito e che le fosse assegnata la casa coniugale. Il tribunale pronunciava la separazione con addebito alla moglie e assegnava la casa coniugale al marito. Avverso tale sentenza proponeva appello la B. e la Corte di appello di Perugia, con sentenza depositata il 4 luglio 2003, notificata al P. il 2 settembre 2003, in parziale riforma della sentenza impugnata, revocava l’assegnazione della casa coniugale al P., disponendo che la stessa, in comproprietà fra i coniugi, rimanesse nella disponibilità di entrambi. Il P. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 13 novembre 2003 alla B. formulando un unico motivo. L’intimata non ha depositato difese.
Motivi della decisione
1 Con il ricorso si denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione alla mancata assegnazione della casa coniugale al ricorrente. Premesso che nel caso dì specie la casa coniugale è in comproprietà fra i coniugi e non vi sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, si lamenta che la Corte di appello, dopo avere accertato una sostanziale equivalenza dei redditi dei coniugi, ha lasciato la casa nella disponibilità di entrambi, rigettando la domanda di assegnazione del ricorrente. Si osserva al riguardo che i redditi della moglie, che esercita l’attività di estetista in nero”, sono stati ritenuti modesti dalla Corte con una presunzione, cosi ingiustamente ritenendo assimilabili la sua posizione a quella del ricorrente, che ha depositato in atti la denuncia dei redditi dalla quale emergono I suoi redditi effettivi. Si deduce che, non godendo il marito, sulla base di tale denuncia, di redditi adeguati, il giudice doveva disporre l’assegnazione a lui della casa coniugale.
2 Il ricorso è infondato.
L’articolo 155 Cc, nel tento vigente sino all’entrata in vigore della legge 54/2006, sotto la rubrica “provvedimenti riguardo ai figli”, al quarto comma prevedeva: “L’abitazione della casa coniugale spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli”. Tale norma era stata interpretata da questa Corte, già con la sentenza a Su 2494/82, nel senso che essa, attribuendo al giudice il potere di assegnare l’abitazione nella casa familiare al coniuge cui vengono affidati i figli, che non sia il titolare o l’esclusivo titolare del diritto di godimento (reale o personale) sull’immobile, avesse carattere eccezionale e fosse dettata nell’esclusivo interesse della prole minorenne, con la conseguenza che essa non poteva essere ritenuta applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, al coniuge non affidatario.
La sentenza rilevava che avuto riguardo alla rubrica dell’articolo 155 (provvedimenti riguardo ai figli) la disposizione appariva diretta a regolare il caso in cui vi fossero figli minorenni, riguardo ai quali dovessero adottarsi i provvedimenti di cui ai primi due commi, cosicché il suo enunciato normativo doveva essere interpretato in coerenza con tale oggetto e l’affidamento della prole ne costituiva pertanto il presupposto necessario. La stessa sentenza aveva statuito che l’abitazione nella casa familiare non poteva essere assegnata, in mancanza di figli minorenni, in forza dell’articolo 156 Cc, in quanto tale articolo non conferisce al giudice il potere di imporre al coniuge obbligato al mantenimento di adempiervi in forma diretta e non mediante prestazione pecuniaria. Successivamente all’entrata in vigore della legge 74/1987 la quale all’articolo 6, in materia di divorzio, ha disposto che “l’abitazione della casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età” e “in ogni caso il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole”.
Questa Corte ha esteso anche riguardo alla separazione personale dei coniugi l’ammissibilità dell’ assegnazione della casa familiare a favore del genitore con il quale convivono figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, argomentando sulla base della identità di ratio rispetto all’assegnazione In caso di affidamento di figli minorenni (ex multis: Cassazione, 4108/93; 2524/94; 334/95; 6557/97; 4727/98; 5857/02; 4753/03; 13736/03; 12309/04) .
Tale orientamento è stato ribadito anche dalle sezioni unite dì questa Corte con la sentenza 11297/95, che pur riguardando specificamente il tema dell’assegnazione della casa coniugale in materia di divorzio, ha ribadito la precedente interpretazione dell’articolo 155, comma 4, Cc (in materia di separazione) e la sua ratio costituita dalla tutela dei figli. Tale interpretazione è stata fatta propria anche dalla Corte costituzionale con la sentenza 454/89 ed è stata ribadita, più di recente, facendovi riferimento nella motivazione, dalla sentenza delle Su 13603/04 e successivamente da Cassazione 9253/05.
Risulta coerente con tale orientamento il principio secondo il quale in materia di separazione (come di divorzio) l’assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall’articolo 6, comma 6, della legge 898/70 (come sostituito dall’articolo 11 della legge 74/1987), essendo finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, non può essere disposta a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti dagli articoli 156 Cc e 5 della legge 898/70, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, al soddisfacimento delle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati (così, da ultimo, Cassazione, 12309/04).
Ne consegue che il diverso orientamento talvolta espresso, a giudizio di questo collegio va disatteso.
Il principi sopra esposti sono da confermare anche alla stregua dello jus superveniens, costituito dalla legge 54/2006, che ha aggiunto all’articolo 155 Cc a proposito dei “provvedimenti riguardo ai figli” - l’articolo 155 quater. Ciò in quanto la nuova disposizione mostra di volere dare consacrazione legislativa, con il riferimento all’interesse dei figli” in genere e non più all’affidamento dei figli (minori) proprio al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, statuendo che –il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli” e che “dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici fra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà”. 3 Il ricorrente fa riferimento, a sostegno del ricorso, alla sentenza 822/98 ed alla sentenza 2070/00.
Entrambe tali sentenze hanno statuito che, nel caso in cui la casa familiare appartenga ad entrambi i coniugi, manchino figli minorenni o figli maggiorenni non autosufficienti conviventi con uno dei genitori, ed entrambi i coniugi rivendichino il godimento esclusivo della casa coniugale, l’esercizio del potere discrezionale del giudice può trovare giustificazione, unicamente, in presenza di una sostanziale parità di diritti, nel fine di favorire quello dei coniugi che non abbia adeguati redditi propri, allo scopo di consentirgli la conservazione di un tenore di vita corrispondente a quello di cui godeva in costanza di matrimonio. Ne conseguirebbe che, viceversa, laddove entrambi i coniugi comproprietari della casa familiare abbiano adeguati redditi propri, il giudice deve respingere le domande contrapposte di assegnazione del godimento esclusivo, lasciandone la disciplina agli accordi tra i comproprietari, i quali, ove non riescano a raggiungere un ragionevole assetto dei propri interessi, restano liberi di chiedere la divisione dell’immobile e lo scioglimento della comunione.
Tale orientamento non appare condivisibile alla stregua dei principi sopra esposti, consolidatisi in tema di assegnazione della casa coniugale in regime di separazione (e di divorzio) e recepiti dalla riforma legislativa del 2006. Se, infatti, il previgente articolo 155 e il vigente articolo 155 quater Cc in tema di separazione, e l’articolo 6 della legge sul divorzio, subordinano l’adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare sia con un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi appare giuridicamente irrilevante, non facendovi dette norme alcun riferimento.
Ne consegue che, in difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l’articolo 156, che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento. In mancanza di una normativa speciale in tema di separazione, la casa familiare in comproprietà è soggetta, infatti, alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione.
La sentenza impugnata ha negato che nel caso di specie si potesse disporre in ordine all’assegnazione della casa coniugale, in quanto di proprietà comune di entrambi i coniugi, non vi erano figli, e per di più le condizioni economiche dei coniugi erano simili. Ne deriva, secondo i principi sopra esposti, che nel caso di specie, mancando i figli (ed essendo la casa coniugale in comproprietà fra i coniugi), essa non poteva essere assegnata con la sentenza che ha pronunciato la separazione a nessuno dei due coniugi per tale assorbente circostanza, restando la relativa situazione disciplinata dalla normativa generale in tema di comunione. Con la conseguenza che la censura formulata con il motivo risulta infondata, non riguardando un punto decisivo della controversia, ma un accertamento di fatto ultroneo.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata depositato difese.
PQM

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

 
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