Parte IV - Studio Legale Ranchetti

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Parte IV
Sicurezza e qualità
TITOLO I
Sicurezza dei prodotti

Articolo 102
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in
libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti all’articolo
103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non
esistono, nell’ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come
obiettivo la sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa
comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli
aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l’articolo 103, comma 1, lettere b)
e c), e gli articoli 104 e 105.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli aspetti
disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo
stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al
regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2002.
Articolo 103
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera
e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa
la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione,
non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi,
compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza
di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in
funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo
imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua
installazione e manutenzione;
2) dell’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile
l’utilizzazione del primo con i secondi;
3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali
avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi
altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell’utilizzazione
del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;
b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di
prodotto sicuro di cui alla lettera a);
c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono
immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche;
d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra
persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio
nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo
il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito nella
Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore
del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione
nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche
di sicurezza dei prodotti;
e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione,
la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso
che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori;
g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l’esposizione di un
prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.
2. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri
prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per
considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso.
Articolo 104
Obblighi del produttore
e del distributore
1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla
prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del
prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla
prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque,
dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto
fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi
al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi
il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione appropriata ed
efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
a) l’indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell’identità e degli estremi
del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita
di prodotti di cui fa parte, salva l’omissione di tale indicazione nei casi in cui
sia giustificata;
b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l’esame dei reclami e, se
del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l’informazione ai distributori
in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al
comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a
norma dell’articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti
a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario
o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell’autorità competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attività per contribuire
a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità
in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo
le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle
autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo
la documentazione idonea a rintracciare l’origine dei prodotti per un periodo
di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle
informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto
da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore
stesso rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza, informano
immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all’articolo 106, comma 1,
precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del
lotto di prodotti in questione;
b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le
Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese
per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.

Articolo 105
Presunzione e valutazione di sicurezza
1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di
sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione
vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento
ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie
di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme
nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati
pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee a norma dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.
3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata
in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee,
alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato,
alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla
valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia
di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al
livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano
le misure necessarie per limitare o impedire l’immissione sul mercato o chiedere
il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante
la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
Articolo 106
Procedure di consultazione
e coordinamento
1. I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali,
dell’interno, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché
le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia
alla effettuazione dei controlli di cui all’articolo 107, provvedono, nell’ambito
delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla
realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato
supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema
pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria
che consenta anche l’archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall’articolo 107 sono stabiliti
in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle
amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte l’anno dal
Ministro delle attività produttive; alla conferenza partecipano anche il Ministro
della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti
per materia.
3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell’ambito
del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del
tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli organismi di
categoria della produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli
interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all’elenco di cui all’articolo 137,
secondo modalità definite dalla conferenza medesima.
Articolo 107
Controlli
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti
immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle attività produttive comunica alla
Commissione europea l’elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede,
nonché degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su
indicazione delle amministrazioni stesse.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 106 possono adottare tra l’altro le misure
seguenti:
a) per qualsiasi prodotto:
1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto
sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo
stadio dell’utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli
stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio
e presso i magazzini di vendita;
2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare
la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata
copia agli interessati;
b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
1) richiedere l’apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze
sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;
2) sottoporne l’immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo
sicuro;
c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:
1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata
di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:
1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche
o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la
fornitura o di esporlo;
2) disporre, entro un termine perentorio, l’adeguamento del prodotto o di un lotto
di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente
titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l’incolumità
pubblica;
e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
1) vietarne l’immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire
l’osservanza del divieto;
f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l’azione
già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:
1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l’informazione
dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti
a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico
del distributore;
2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori,
il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni
opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.
3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui
all’articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta
celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a
f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui
all’allegato II.
4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui
al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo conto
del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della
Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato
alla gravità del rischio.
5. Le amministrazioni competenti, nell’ambito delle misure adottate sulla base del
principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano
e favoriscono l’azione volontaria dei produttori e dei distributori di
adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l’eventuale
elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.
6. Per le finalità di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
le amministrazioni di cui all’articolo 106, comma 1, si avvalgono della
collaborazione dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali
hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema
RAPEX, di cui all’allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad
esse attribuite dall’ordinamento.
7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in
commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare
alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.
8. Per armonizzare l’attività di controllo derivante dal presente titolo con quella
attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla
normativa antincendio, il Ministero dell’interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento,
del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell’ambito delle
dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle
norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri
uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell’ambito delle dotazioni organiche
esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10.Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al
comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro
natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione
sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumità.
Articolo 108
Disposizioni procedurali
1. Il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 107 che limita l’immissione sul mercato
di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente
motivato, con l’indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile
ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall’adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata
incolumità, prima dell’adozione delle misure di cui all’articolo 107, commi 2 e 3,
agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo
e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli
articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati
possono presentare all’Autorità competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all’emanazione
del provvedimento, anche quando, a causa dell’urgenza della misura da adottare,
non hanno potuto partecipare al procedimento.
Articolo 109
Sorveglianza del mercato
1. Per esercitare un’efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello
di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di
cui all’articolo 106, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:
a) l’istituzione, l’aggiornamento periodico e l’esecuzione di programmi settoriali di
sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle
attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;
b) l’aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza
dei prodotti;
c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e
della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell’organizzazione
della sorveglianza messa in opera.
2. Le Amministrazioni di cui all’articolo 106 assicurano, altresì, la gestione dei reclami
presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei
prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza. Le modalità operative di cui al presente
comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.
3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l’attività di cui al comma 2 vanno
rese note in sede di conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata in vigore
del codice. In quella sede sono definite le modalità per informare i consumatori e
le altre parti interessate delle procedure di reclamo.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Articolo 110
Notificazione e scambio di informazioni
1. Il Ministero delle attività produttive notifica alla Commissione europea, precisando
le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all’articolo 107,
commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonché eventuali modifiche e revoche,
fatta salva l’eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura
di notifica.
2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare
o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l’uso di prodotti
che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla
Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto
dell’allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all’allegato II.
3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio
nazionale, il Ministero delle attività produttive procede, anche su richiesta delle
altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora
il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse,
quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale
provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni
competenti di cui all’articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente
al Ministero delle attività produttive; analoga comunicazione deve essere
data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali,
relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo,
emanati dagli stessi nell’ambito degli interventi di competenza.
5. Il Ministero delle attività produttive comunica all’amministrazione competente
le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a
prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori
in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti
giorni, dell’adozione di provvedimenti idonei. È fatto salvo il rispetto del termine
eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.
6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di esprimere
entro un mese dall’adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni
per il successivo inoltro alla Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell’Unione europea di prodotti pericolosi
oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga
diversamente.
Articolo 111
Responsabilità del produttore
1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilità
per danno da prodotti difettosi.
Articolo 112
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che
immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all’articolo
107, comma 2, lettera e), è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda
da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato
prodotti pericolosi, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da
10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non
ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell’articolo 107, comma 2, lettere b),
numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l’ammenda da 10.000 euro a
25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello
svolgimento delle attività di cui all’articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione
amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui
all’articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni
di cui al medesimo Art.104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.

Articolo 113
Rinvio
1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie
merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.
TITOLO II
Responsabilità per danno da prodotti difettosi
Articolo 114
Responsabilità del produttore
1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.
Articolo 115
Prodotto
1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro
bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l’elettricità.
Articolo 116
Responsabilità del fornitore
1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il
fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale,
se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla
richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito
il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato
il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell’acquisto; deve inoltre
contenere l’offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
3. Se la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla
richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i
tre mesi successivi.
4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di
primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine
non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.
5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel
processo a norma dell’articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore
convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta
l’indicazione. Nell’ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere
la condanna dell’attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata
in giudizio.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella
Unione europea, quando non sia individuato l’importatore, anche se sia noto
il produttore.
Articolo 117
Prodotto difettoso
1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente
attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione,
le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti
che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto
più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli
altri esemplari della medesima serie.
Articolo 118
Esclusione della responsabilità
1. La responsabilità è esclusa:
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore
ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi
altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito
nell’esercizio della sua attività professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica
imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore
ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare
il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia
prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è
stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle
istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

Articolo 119
Messa in circolazione del prodotto
1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore,
o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere
per l’invio all’acquirente o all’utilizzatore.
3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata,
salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione
resa all’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento o con atto notificato al creditore
procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione entro
quindici giorni dal pignoramento stesso.
Articolo 120
Prova
1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e
danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le
disposizioni dell’articolo 118. Ai fini dell’esclusione da responsabilità prevista nell’articolo
118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle
circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto
è stato messo in circolazione.
3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può
ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.
Articolo 121
Pluralità di responsabili
1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido
al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata
dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e
dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene
in parti uguali.
Articolo 122
Colpa del danneggiato
1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta
secondo le disposizioni dell’articolo 1227 del codice civile.
2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto
del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente
esposto.
3. Nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del
danneggiato.
Articolo 123
Danno risarcibile
1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché
di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente
utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.
Articolo 124
Clausole di esonero da responsabilità
1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato,
la responsabilità prevista dal presente titolo.
Articolo 125
Prescrizione
1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha
avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del
responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima
del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un
danno di gravità sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione giudiziaria.
Articolo 126
Decadenza
1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il
produttore o l’importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto
che ha cagionato il danno.
2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si
estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o
dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3. L’atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha
effetto riguardo agli altri.
Articolo 127
Responsabilità secondo altre disposizioni di legge
1. Le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato
da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti
nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in circolazione
prima del 30 luglio 1988.
TITOLO III
Garanzia legale di conformità
e garanzie commerciali
per i beni di consumo
CAPO I
Della vendita dei beni di consumo
Articolo 128
Ambito di applicazione
e definizioni
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie
concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati
i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e
tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da
fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità
dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato
o in quantità determinata;
3) l’energia elettrica;
b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio
della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui
al comma 1;
c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore,
assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare
il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di
consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione
di garanzia o nella relativa pubblicità;
d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per
renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati,
tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti
dall’uso normale della cosa.
Articolo 129
Conformità al contratto
1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di
vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono
le seguenti circostanze:
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene
che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il
consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e,
se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni
fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante,
in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da
questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto
e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore
era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza
o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera
c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria
diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione
del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo
è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è compresa nel
contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.
Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere
installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di
una carenza delle istruzioni di installazione.
Articolo 130
Diritti del consumatore
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di
conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese,
della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi
3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto,
conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo,
senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente
impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi
se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell’entità del difetto di conformità;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli
inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine
dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo
conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato
il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere
conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la
spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene
entro il termine congruo di cui al comma 6;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli
inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto
dell’uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore
qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore
resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza
del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del
consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore
deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai
sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente
oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà
diritto alla risoluzione del contratto.
Articolo 131
Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un
difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un
precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi
altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti
del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può
agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del
soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Articolo 132
Termini
1. Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità
si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia
al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui
ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza
del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano
entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale
ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive,
in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore,
che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre
i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato
denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al
periodo precedente.

Articolo 133
Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella
dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo
e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali
necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della
garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro
supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di
quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque
valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.
Articolo 134
Carattere imperativo delle disposizioni
1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità,
volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal
presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere
rilevata d’ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui
all’articolo 132, comma primo ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad
un anno.
3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una
legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore
della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno
stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
Articolo 135
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti
al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice
civile in tema di contratto di vendita.

 
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